serrata
Tipico mezzo di lotta sindacale degli imprenditori, come lo sciopero è il tipico mezzo di lotta dei lavoratori. Essa consiste nella sospensione dell’attività aziendale con la chiusura, totale o parziale, dell’impresa e il contemporaneo rifiuto di accettare la prestazione di lavoro dei propri dipendenti, col conseguente diniego di pagare la retribuzione. Tale sospensione va inquadrata nella dinamica della lotta sindacale contrapposta, nel senso che la s., col rifiuto di accettare la prestazione lavorativa e il successivo diniego della retribuzione, mira a infliggere ai lavoratori il danno della perdita del salario allo scopo di indurre loro, o i loro sindacati, a ridurre le retribuzioni, ad accettare determinate condizioni di lavoro oppure a rinunciare a pretese di modifica dei patti di lavoro, in senso più favorevole ai lavoratori stessi.
A differenza dello sciopero, si tratta di un mezzo di pressione operante erga omnes, indipendentemente dalla posizione sindacale o personale dei singoli lavoratori interessati. La s., in quanto agisce per fini sindacali, è da tenersi distinta dalla sospensione dell’attività aziendale, temporanea o definitiva, motivata da altre ragioni di carattere economico o tecnico-produttive.
Il problema della s. è tornato di attualità con l’entrata in vigore della l. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), il cui art. 28 prevede la repressione dell’attività antisindacale dei datori di lavoro con un procedimento che implica l’applicazione delle sanzioni penali. Più in particolare, tanto la s. ‘offensiva’ che quella ‘difensiva’ possono costituire condotta antisindacale e quindi implicare: l’illegittimità dell’azione del datore di lavoro, rendendo possibile la sanzionabilità penale. Il che implica la reintroduzione, per la via dell’art. 28, del reato di serrata. Diversa è la valutazione nel caso di s. ‘di ritorsione’ che escluderebbe, di per sé, la condotta antisindacale del datore di lavoro qualora l’azione sindacale del personale risultasse del tutto illegittima, rendendo impossibile il normale svolgimento dell’attività aziendale. In questo caso non si può configurare l’azione dell’imprenditore come attentato all’esercizio dell’attività sindacale dei lavoratori o all’esercizio del diritto di sciopero.