RIUNIONE
. È ogni adunata di persone per discutere intorno a un dato oggetto. Differisce dall'associazione perché ha carattere temporaneo e manca di una propria organizzazione; dall'assembramento, perché avviene dietro concerto e per uno scopo prestabilito. Una varietà delle riunioni è costituita dalle processioni, sia civili sia religiose, e dalle passeggiate in forma militare.
Per quanto attiene al diritto pubblico, il diritto di riunione, che è fra le manifestazioni più salienti della libertà di opinione, è sancito espressamente dallo Statuto (art. 32), che distingue le riunioni in pubbliche e private, assoggettando le prime alle leggi di pubblica sicurezza. La riunione è pubblica quando avviene in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o quando debba considerarsi tale sia per il numero delle persone intervenute, sia per lo scopo o l'oggetto di essa. Luogo aperto al pubblico è tanto quello a cui si accede liberamente, senza inviti o biglietti, quanto quello che permette di vedere e di ascoltare dall'esterno. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773, dispone (art. 18) che di ogni riunione pubblica sia data notizia all'autorità almeno tre giorni prima. La riunione può essere proibita: 1. nel caso di mancato preavviso; 2. per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica; 3. quando sia necessario per la prevenzione di delitti. I poteri dell'autorità di pubblica sicurezza si estendono fino a prescrivere le modalità di tempo e di luogo della riunione e a sospendere tutte le riunioni per un dato periodo.
Se si contravviene al divieto della polizia, la riunione è sciolta e ai colpevoli sono applicate le sanzioni dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da lire 2000 a 4000. All'infuori di questo, costituiscono possibili motivi di scioglimento il commettersi di delitti, il verificarsi di fatti atti a turbare l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, le grida e manifestazioni sediziose (fra cui l'esposizione di bandiere o emblemi sovversivi) o lesive del prestigio dell'autorità (articoli 20 e 21). L'ordine di scioglimento deve essere preceduto da un invito a sciogliersi, cui, ove rimanga senza effetto, devono tener dietro tre distinte formali intimazioni, ciascuna preannunciata da uno squillo di tromba. La legge autorizza gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri reali a far uso della forza, qualora l'intimazione di sciogliersi non sia seguita. In caso di urgenza le intimazioni possono essere omesse (articoli 22-24).
L'obbligo del preavviso è prescritto anche per le riunioni religiose fuori dei luoghi di culto e per le processioni sia religiose sia civili (dimostrazioni, cortei), a meno che non si tratti di accompagnamento del viatico o di trasporti funebri. L'autorità può vietarle per motivi di ordine pubblico o di sanità e deve comunicare questa sua decisione almeno 24 ore prima (articoli 25-27). Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali e alle riunioni religiose nei luoghi di culto aventi scopo di culto (art. 18, ultimo capoverso).
Le passeggiate in forma militare con armi sono soggette ad apposita autorizzazione del prefetto, con riserva di quanto stabiliscono gli ordinamenti militari (art. 29).
Alle riunioni private è applicabile l'art. 32 dello Statuto, primo comma, che dispone: "È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica". Le condizioni poste in quest'articolo sono concretamente due e comuni, come si è visto, alle riunioni pubbliche: 1. che i partecipanti si rechino senz'armi alla riunione; 2. che in questa non si commettano o non si concertino atti considerati dalla legge penale come reati. L'autorità competente, ove constati la violazione di questi obblighi, può introdursi nel luogo della riunione e ordinarne lo scioglimento.
Gli spettacoli e i trattenimenti teatrali sono regolati da norme particolari.
In Inghilterra, la patria dei meetings, la libertà di riunione è amplissima e non sottoposta, per principio, all'attività preventiva della polizia. Un permesso è necessario soltanto per le riunioni nelle piazze pubbliche, considerate di proprietà della corona, e naturalmente ciò può tradursi in una limitazione della libertà in questione rispetto a quelle persone (lavoratori, proletarî) che non hanno i mezzi sufficienti per provvedersi di locali adatti alle riunioni. Si ha una unlawful assembly, quando si perseguano in essa scopi contrarî all'ordine giuridico o quando la riunione degeneri in tumulto: l'autorità può scioglierla e i colpevoli sono puniti con l'arresto o con pena pecuniaria. In Francia, soppressa con legge 28 marzo 1907 la necessità dell'avviso preventivo alla polizia, poche formalità sono rimaste a regolare il diritto di riunione nei luoghi pubblici. L'unico divieto riguarda le vie pubbliche. Allo scioglimento si può procedere in caso di conflitti o di vie di fatto. Nel diritto germanico è tuttora riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, ma le riunioni in piena aria (unter freiem Himmel) sono sottomesse a un preavviso di almeno 48 ore all'autorità locale di polizia, indicante luogo, data, ora e oggetto. Le riunioni possono essere vietate e, in ogni caso, sciolte se si teme un immediato pericolo per l'ordine pubblico.
V. anche polizia: Polizia di sicurezza.
Bibl.: G. Arcoleo, Riunioni ed associazioni politiche, Napoli 1878; O. Ranelletti, La polizia di sicurezza, in Trattato di dir. amministrativo di V. E. Orlando, Milano, p. 488 segg.; F. Racioppi e I. Brunelli, Commento allo statuto del regno, Torino 1909, II, p. 198 segg.; A. Saccone, Commento alla legge di pubblica sicurezza, Milano 1930; oltre ai varî trattati e manuali di diritto costituzionale e amministrativo. Per il diritto inglese: A. V. Dicey, Introduction to the study of the law in the Constitution, 1902, p. 446 segg. Per il diritto francese, i manuali di diritto costituzionale dell'Hauriou, del Barthélemy, dell'Esmein; per il diritto tedesco, le seguenti opere specifiche: Delius, Deutsches Vereins- und Versammlungsrecht, 5ª ed., Berlino 1912; M. Rieckenberg, Vereins- und Versammlungsrecht, Berlino 1928.