L’insieme delle operazioni che hanno per scopo la protezione della fauna selvatica cacciabile e la sua moltiplicazione. La forma più semplice di r. consiste nell’esercitare la sorveglianza sui territori che si vogliono ripopolare e nell’emanare norme restrittive di caccia. Si può ripopolare anche immettendo selvaggina proveniente da altri territori, o allevandola in situ. I piani faunistico-venatori devono individuare le zone di r. e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.