Negozio giuridico unilaterale e recettizio con il quale un soggetto, che deve essere legalmente capace di agire, conferisce a un altro soggetto (anche non capace di agire, per es. un minore, purché capace di intendere e di volere) il potere di rappresentarlo, ovvero di compiere atti giuridici, o di ricevere atti e dichiarazioni, in suo nome e per suo conto (v. Rappresentanza. Diritto civile). Se la procura è conferita a più soggetti, si ha rappresentanza disgiuntiva, quando essi possono operare in maniera autonoma l’uno dall’altro, o rappresentanza congiuntiva, quando essi devono invece operare insieme. La procura può essere generale, quando ha come oggetto tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di straordinaria amministrazione in essa indicati, oppure speciale, quando ha come oggetto solo gli atti in essa specificamente considerati. La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392 c.c.). Le modificazioni e la revoca della p. devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto (art. 1396 c.c.). Per il compimento degli atti personalissimi (per es., il testamento), non può essere rilasciata una procura.
Nel matrimonio per procura (art. 111 c.c.), che può essere celebrato da militari e persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate in tempo di guerra, o se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi (che devono essere valutati dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo), il procuratore non è in realtà un rappresentante ma un mero portavoce (nuncius) di un’altrui dichiarazione.
Atti unilaterali
Rappresentanza. Diritto civile
Sulla forma della procura ad intimare l’adempimento di Alessandro Galati