procedura
Insieme di regole uniformi da seguire per raggiungere correttamente un determinato fine. Tale nozione rileva dunque in molteplici ed eterogenei settori, ogniqualvolta l’agire dell’uomo è vincolato da specifici parametri che stabiliscono modalità di condotta o di gestione di determinati eventi. In ambito giuridico, la p. indica, in primo luogo, il complesso delle norme legali che devono essere osservate nello svolgimento di un processo civile, penale o amministrativo (processo giurisdizionale). Si tratta di disposizioni legislative, in genere vincolanti, che indicano ai protagonisti di questa vicenda come operare per esercitare le facoltà loro spettanti: in sostanza, quali sono le condotte a cui le parti o il giudice devono attenersi all’interno del processo per poter pervenire all’emanazione dell’atto conclusivo di esso, ossia un provvedimento giurisdizionale.
Se tali comportamenti non sono rispettati, sussiste un vizio di p., che può determinare varie conseguenze in termini di invalidità dell’atto compiuto (per es., la nullità dell’atto introduttivo del giudizio mancante di requisiti essenziali) o di preclusione dell’attività che si intendeva svolgere (per es., l’impossibilità di sentire un testimone se non regolarmente e tempestivamente citato in giudizio).
Per indicare le regole da seguire in un processo giurisdizionale, è talvolta impropriamente utilizzato il termine ‘procedimento’, che in realtà si riferisce a un concetto più ampio, identificando ogni serie di comportamenti formalizzati, rivolti a un qualsiasi scopo. Da questo punto di vista, il processo giurisdizionale rappresenta un particolare tipo di procedimento, indirizzato al conseguimento dello specifico scopo, consistente nell’emanazione di un provvedimento da parte del giudice. Inoltre, nel contesto penale, esiste una precipua differenza fra ‘processo’ e ‘procedimento’: se il primo comprende tutte le attività che vanno dall’esercizio dell’azione penale fino al passaggio in giudicato della sentenza, il secondo è nozione più ampia che include, oltre alle suddette attività, anche la fase delle indagini preliminari.
Le regole procedurali relative ai processi giurisdizionali danno vita a vere e proprie branche del diritto (diritto processuale civile, penale, amministrativo) e sono racchiuse in corpi normativi organici: codice di procedura civile, r.d. 1443/1940; codice di procedura penale, d.p.r. 447/1988; codice del processo amministrativo, d. legisl. 104/2010.
Il diritto regola, altresì, con disposizioni legislative, altre p., cioè formalizza comportamenti destinati a essere osservati non già nel processo giurisdizionale, ma comunque nel contesto di serie complessive di attività, indirizzate a vari scopi finali: il significato del termine p. coincide, in questi casi, con quello di procedimento. In particolare, nel diritto amministrativo la l. 241/1990 disciplina l’intera p. amministrativa (ma, al riguardo, si parla solitamente di ‘procedimento’): quella sequenza di comportamenti concatenati l’uno all’altro a cui ciascuna pubblica amministrazione deve rigorosamente attenersi per poter emanare atti o provvedimenti amministrativi, l’inosservanza dei quali può dar luogo a invalidità dell’atto stesso. Sempre nel contesto dell’agire della pubblica amministrazione, il legislatore usa il termine p. per denominare i differenti tipi di percorso – e le relative regole – che possono essere impiegati per arrivare ad affidare contratti pubblici (per es., p. a evidenza pubblica, p. aperta, ristretta, negoziata previa o senza pubblicazione di bando di gara, d. legisl. 163/2006).
Analogamente, esistono p. concorsuali, le quali, in caso di dissesto dell’imprenditore commerciale, mirano ad assicurare la parità di trattamento dei creditori. Tra queste, la disciplina del fallimento (➔) individua i presupposti e le modalità con cui viene sottratta all’imprenditore la gestione dell’impresa e dei suoi beni, tramite la nomina di un soggetto che opera un controllo sull’esercizio dell’attività. ● Numerose sono le altre p. disciplinate dalla legge, non destinate all’applicazione in ambito giurisdizionale: tra queste, si può citare la p. di mobilità (➔), prevista dagli artt. 4 e 24, l. 223/1991, finalizzata a consentire il controllo sindacale delle ragioni poste a base delle riduzioni di personale in esubero e a favorire la conclusione di accordi sindacali che evitino i licenziamenti o ne riducano il numero.