PRIGIONIA bellica
La convenzione firmata a Ginevra il 27 luglio 1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra (v. guerra, XVIII, p. 55) costituiva, sì, il frutto dell'esperienza della prima Guerra mondiale, ma era anche l'espressione di una concezione del fenomeno bellico quale era possibile nel momento storico in cui l'ideale dell'organizzazione giuridica della comunità internazionale e della pace fra i membri della comunità stessa sembrava aver raggiunto, in virtù della Società delle Nazioni, una sicura attuazione. Non solo la guerra era concepita come una forma assolutamente eccezionale di risoluzione delle controversie fra gli stati, ma l'esclusione di essa quale strumento di politica internazionale era stata solennemente proclamata (patto Briand-Kellog, 1928). E, anche nella deprecata ipotesi che gli stati avessero dovuto ricorrere alla guerra, questa doveva restare come un insieme di rapporti fra essi rigorosamente mantenuti nei limiti prestabiliti dal diritto internazionale bellico. Tra tali limiti avrebbe dovuto inserirsi, con la convenzione del 1929, una più moderna ed organica disciplina giuridica dello status del prigioniero di guerra.
Come sono noti gli eventi politici che condussero dalla situazione internazionale del 1929 a quella dello scoppio della seconda Guerra mondiale, così sono noti i caratteri che tale conflitto assunse in effetti, e che non poterono non ripercuotersi sulla sorte dei prigionieri bellici. Il dilatarsi del teatro di guerra a tutti i continenti ed a tutti gli oceani; la concezione della guerra come guerra totale che aggredisce il paese nemico anche oltre la linea di combattimento; il sistema della terra bruciata innanzi alle forze avversarie avanzanti; le deportazioni in massa; le fucilazioni di interi reparti di soldati nemici, da un momento all'altro non più riconosciuti come legittimi belligeranti; i campi di concentramento; l'impiego di armi cieche, di inaudite possibilità micidiali; e, finalmente, le paci derogatrici a fondamentali principî di diritto e di morale internazionale: questi ed altri caratteri della seconda Guerra mondiale non potevano essere tenuti presenti dagli estensori della convenzione di Ginevra. Sicché questa - sottoposta ad una interpretazione rigorosamente restrittiva da parte degli stati firmatarî di essa, ed ignorata da una delle principali potenze belligeranti, in quanto estranea alla convenzione stessa - non ha potuto offrire ai prigionieri tutte quelle garanzie che pur erano nello spirito degli autori di essa.
A titolo puramente esemplificativo, si ricordano quali sono stati, in materia di prigionia bellica, i fenomeni più caratteristici rispetto ai quali la convenzione di Ginevra non ha potuto assicurare, in realtà, una disciplina giuridica adeguata:
1) il trasferimento di prigionieri a distanze transoceaniche dal luogo ove era avvenuta la cattura, con i conseguenti pericoli per la vita dei prigionieri nei viaggi di trasferimento, con inevitabili difficoltà nella trasmissione delle notizie e, infine, con i lunghi ritardi nel rimpatrio dei prigionieri dopo la fine del conflitto;
2) lo svolgimento nel paese occupato da un belligerante - parallelamente alla guerra combattuta dalle forze regolari, o in vece di quella già cessata da parte di tali forze - di una guerra condotta da formazioni partigiane, con la conseguente impossibilità di applicare rispetto agli appartenenti a dette formazioni le guarantigie della prigionia bellica previste dalla convenzione per i soli legittimi belligeranti intesi nel senso più risstretto del termine;
3) la situazione anormale nella quale sono venuti a trovarsi i prigionieri di guerra di uno stato il cui governo abbia cessato di esistere in seguito alle vicende del conflitto;
4) il rifiuto dello stato detentore a concedere lo status di prigioniero bellico agli appartenenti alle forze armate di uno stato di cui non intenda più riconoscere il governo legittimo, avendo creato, in vece di esso ed al proprio servizio, un governo fantoccio;
5) il protrarsi della prigionia quando la prigionia stessa non ha più alcuna giustificazione giuridica, per l'avvenuta trasformazione dei rapporti fra la potenza detentrice e quella di origine, divenuta, da nemica, cobelligerante della prima;
6) il trasformarsi della condizione del prigioniero bellico in quella assai meno precisa di "cooperatore";
7) il prolungarsi della prigionia per molti anni dopo la conclusione dell'armistizio, per lo specifico scopo di assicurare al paese vincitore la singolare riparazione di guerra, non prevista dal trattato di pace, di un eccezionale apporto di mano d'opera straniera; prolungamento, questo, della prigionia bellica cui sono connessi tutti gli inconvenienti umani e sociali di una così lunga esclusione di masse di uomini, nel vigore degli anni, dai centri naturali della propria attività;
8) la prigionia degli ufficiali medici e dei cappellani militari in contrasto col principio della neutralizzazione di essi;
9) il trasferimento, a titolo di consegna, di masse di prigionieri dallo stato cattore ad uno stato alleato di esso, non necessariamente impegnato verso lo stato di origine dei prigionieri agli stessi obblighi della potenza cattrice;
10) i mutamenti nel valore comparativo fra la moneta nella quale i crediti dei prigionieri di guerra sono stati stilati e quella nella quale dovranno essere effettivamente pagati al termine della prigionia;
11) l'assoluta assenza di notizie, nonostante ogni richiesta, e quindi la presumibile scomparsa di decine di migliaia di prigionieri caduti in mano di potenze non firmatarie della convenzione di Ginevra, ma pur partecipi alle precedenti convenzioni internazionali in materia;
12) l'inclusione nel trattato di pace di clausole derogatrici ad alcune fondamentali garanzie di carattere economico in favore dei prigionieri di guerra;
13) per contro, devono essere segnalati gli accordi intervenuti fra le potenze belligeranti, mediante scambio di note con la potenza protettrice, allo scopo di integrare la convenzione di Ginevra per un migliore trattamento, soprattutto economico, dei rispettivi prigionieri.
In considerazione dell'esperienza della seconda Guerra mondiale relativamente alla sorte dei prigionieri di guerra, è stato sentito il bisogno di una revisione della convenzione di Ginevra. A tale scopo, il Comitato internazionale della Croce Rossa convocò, negli anni 1946 e 1947, conferenze di esperti governativi e di esperti delle singole società nazionali della Croce Rossa, ed in base all'esito delle conferenze stesse elaborò un progetto di nuova convenzione, che fu sottoposto alla XVII Conferenza internazionale della Croce Rossa svoltasi a Stoccolma nell'agosto 1948, e fu da questa approvato non senza alcuni emendamenti. Il progetto, ispirato al criterio di dare ai prigionieri di guerra una più valida protezione, preserita i seguenti caratteri:
a) una nuova definizione dell'ambito della convenzione, avuto riguardo alla diversa natura dei conflitti nel corso dei quali possono verificarsi catture di combattenti, ed avuto riguardo alle diverse situazioni nelle quali possono venirsi a trovare le persone appartenenti alla potenza avversaria;
b) la non rinunciabilità, in alcun caso, da parte degli stessi prigionieri, delle guarantigie previste dalla convenzione;
c) una maggiore precisazione delle facoltà della potenza protettrice e la possibilità che organismi internazionali specializzati la sostituiscano quando tale potenza non possa più funzionare;
d) la responsabilità congiunta della potenza cattrice e di quella cui i prigionieri siano stati ceduti in consegna;
e) maggiori garanzie in materia di trasferimento dei prigionieri dai luoghi di cattura a quelli di internamento;
f) più particolareggiate disposizioni circa l'igiene, l'alimentazione, l'assistenza religiosa, le attività intellettuali e fisiche nei campi dei prigionieri;
g) nuove provvidenze per il lavoro dei prigionieri di guerra, avuto riguardo alla misura del salario ed alle assicurazioni sociali;
h) maggiori guarantigie per quanto concerne le sanzioni penali alle quali possono essere sottoposti i prigionieri, con particolare riguardo alla punibilità di prigionieri imputati di crimini di guerra;
i) esclusione, in un maggior numero di casi, della necessità bellica come giustificazione della non applicabilità delle clausole della convenzione.
Insieme al nuovo progetto di convenzione in materia di prigionieri di guerra, furono sottoposti alla Conferenza di Stoccolma, e da questa approvati con alcuni emendamenti, due nuovi progetti delle convenzioni già esistenti, relativi al miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle armate di terra, e dei feriti, malati e naufraghi delle forze navali. Tali progetti sono anch'essi ispirati al criterio di una più efficace protezione di dette categorie di vittime della guerra. Essi prevedono, all'uopo, con maggiore rigore, l'obbligo internazionale del rispetto e della cura dei feriti, dei malati e naufraghi, della non catturabilità delle formazioni sanitarie mobili, degli ospedali e delle navi-ospedali, della neutralizzazione del personale sanitario.
Ai tre accennati progetti di convenzione fu aggiunto un quarto progetto di convenzione completamente nuovo: quello concernente la protezione dei civili in tempo di guerra. L'esperienza della seconda Guerra mondiale ha infatti dimostrato che per nessuna categoria delle vittime della guerra così come per le popolazioni civili - che conobbero i saccheggi delle case, le razzie nelle pubbliche strade, i mitragliamenti delle colonne dei profughi, i massacri degli ostaggi, i campi di concentramento intesi come campi di annientamento, ed altrettanti orrori - sia necessaria una specifica e particolareggiata protezione giuridica. Il progetto di convenzione assicura, in primo luogo, una protezione generale delle popolazioni civili contro alcuni effetti della guerra, istituendo "zone e località sanitarie e di sicurezza" imponendo un particolare trattamento per gli ospedali civili, favorendo il trasporto dei civili, feriti e malati, facilitando l'invio di medicine, viveri ed indumenti, assicurando la corrispondenza familiare. Il progetto contiene, in secondo luogo, particolareggiate disposizioni protettive dei civili dei territorî occupati e dei sudditi nemici o degli stranieri residenti nel territorio di un paese belligerante, e all'uopo assicura la persistenza delle garanzie giurisdizionali, sancisce il divieto delle deportazioni, delle pene collettive, delle torture, delle pene corporali, della presa di ostaggi, ed impone, in ogni circostanza, il rispetto della dignità e dell'integrità della persona umana. Il progetto regola, infine, la sorte dei civili raccolti in campi di concentramento, estendendo ad essi le disposizioni concernenti i campi dei prigionieri di guerra. Gli accennati progetti di convenzioni internazionali saranno sottoposti alla Conferenza diplomatica convocata a Ginevra per la fine dell'aprile 1949.
Bibl.: Oltre i rapporti (Ginevra, gennaio 1947 - ottobre 1948) del Comitato internaz. della Croce Rossa e l'Aperçu sur l'oeuvre du Bureau d'informations vatican, 1939-1946, Città del Vaticano 1948, cfr. Ministero degli affari esteri italiano, Testo delle Note verbali che integrano o modificano la Convenzione internazionale di Ginevra del 1929, ecc., Roma 1941, 1942, 1943; A. Rapisardi-Mirabelli, La Croce Rossa: Feriti e malati di guerra e prigionieri di guerra, Milano 1941; A. Cassinis, Prigionieri di guerra e internati civili, Roma 1945; J. Couvreur, Le bilan d'une captivité de quatre ans, in Le Monde, 5 gennaio 1949.