NUVOLONE, Pietro. –
Nacque a Bergamo il 3 febbraio 1917, da Francesco, avvocato, e da Palmira Tallone.
Laureatosi a Pavia nel 1938, fu ammesso nel ruolo dei professori universitari vincendo il concorso bandito nel 1947 da una commissione presieduta da Giacomo Delitala, di cui era allievo, e della quale facevano parte Giuseppe Bettiol, Biagio Petrocelli, Alfonso Tesauro e Giuliano Vassalli. Nella terna dei vincitori, Nuvolone fu al primo posto, Aldo Moro al secondo e terzo fu Luigi Scarano. Come professore di ruolo e titolare della cattedra di diritto penale insegnò nelle università di Urbino (1948), di Parma (1948-50), di Pavia (1950-63) e dal 1° novembre 1963 nell’Università statale di Milano.
Penalista fra i più quotati in Italia, l’esercizio della professione forense non lo distolse dallo svolgere un’attività incessante nel campo degli studi, che si espresse in monografie, conferenze, relazioni congressuali, voci di enciclopedie, commenti a leggi di recente emanazione e che gli conferì un ruolo di primo piano nella cultura penalistica italiana del suo tempo.
Dal 1973 si unì a Bettiol, che l’aveva fondata nel 1966, nella direzione della «Collana di studi penalistici». Vicepresidente della Société internationale de défense sociale ,ne diresse i Cahiers. Fu membro della commissione scientifica del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e dei 'Convegni De Nicola' da essa promossi. Fondatore nel 1967 e direttore della rivista Indice penale, insieme con Giandomenico Pisapia diresse l’aggiornamento del monumentale Trattato di diritto penale italiano di Vincenzo Manzini, al terzo volume del quale aggiunse nel 1984 un’appendice illustrativa della legge di depenalizzazione 689/1981: un’aggiunta coerente con il lavoro di aggiornamento svolto dai due promotori, data la stretta affinità con i principi penalistici generali, regolanti le infrazioni amministrative, stabiliti in quella legge. Una delle ultime fatiche di Nuvolone fu la cura dei tre volumi di Studi in memoria di Giacomo Delitala pubblicati nel 1984 a Milano.
Fu un giurista molto attento ai problemi del suo tempo, dei quali seppe avvertire l’importanza con lucidità e indipendenza di pensiero, indicando soluzioni che si imposero all’attenzione e talvolta furono anticipatrici di orientamenti successivi. Così avvenne per la posizione sui crimini commessi durante la seconda guerra mondiale che assunse, primo fra i penalisti italiani, nel volume La punizione dei crimini di guerra e le nuove esigenze giuridiche (Roma 1945). Considerava tali crimini riconducibili alla categoria dei «delitti di lesa umanità», risultante da un insieme di principi desumibili da ordinamenti interni e dal diritto internazionale ma rispetto a essi trascendenti perché essenziali a una civile convivenza umana, con la conseguenza che la loro trasgressione giustifica, a suo giudizio, l’intervento penale anche quando non sia punita nell’ordinamento di appartenenza dell’autore del delitto. In quest’opera Nuvolone colloca fra i delitti di lesa umanità anche quelli di oppressione politica e altri delitti lesivi dei principi fondamentali del vivere civile, come la pirateria e il commercio di schiavi, che possono essere commessi sia in guerra sia in tempo di pace.
Si tratta, all’evidenza, del contributo alla formazione di nuovi principi giuridici che cominciavano allora a essere elaborati (o ripresi, se si considerano gli apporti dati dal giusnaturalismo) e che negli anni successivi sarebbero confluiti nell’art. 7.2 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 – secondo il quale l’irretroattività «non impedisce il giudizio e la condanna del colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, era criminale secondo i princìpi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili» – e nell’art. 15.2 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 dall’Assemblea delle Nazioni Unite, il quale prevede un’eccezione analoga per i fatti che al momento in cui furono commessi «costituivano reato secondo i princìpi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni».
L’interesse di Nuvolone per l’evolversi dei principi penalistici su scala internazionale non ne distolse l’attenzione per il diritto penale italiano, che indagò a largo raggio. Non v’è questione di qualche rilievo all’analisi della quale non abbia dato il suo contributo, spesso accompagnato da suggerimenti di ordine politico penale, come documenta l’imponente numero di scritti minori raccolti nei volumi Trent’anni di diritto e di procedura penale. Studi (Padova 1969); Il diritto penale degli anni Settanta. Studi (ibid. 1982: sono oltre 700 pagine distribuite in tre parti, concernenti rispettivamente «problemi di diritto penale e criminologia», «il codice penale e le leggi speciali», «problemi di diritto processuale penale»); Ultimi scritti (1981-1985) (ibid. 1987). Questi lavori testimoniano l’interesse di Nuvolone per la criminologia e il processo penale, il cui adeguamento ai principi costituzionali accompagnò tutta la sua vita di studioso e sarebbe culminato nella riforma del 1989, di poco successiva alla sua morte.
Un apporto allo studio del processo penale Nuvolone aveva dato già all’inizio della sua carriera di studioso con la monografia Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale (Milano 1943), in cui inquadrò questo particolare tipo di decisione fra le sentenze pronunciate allo stato degli atti e che fu ristampata nel 1969 (Padova ) con un'introduzione di aggiornamento resa necessaria dalle numerose modificazioni intervenute dopo la prima edizione. Con la consueta attenzione per l’attualità e per i problemi che la Costituzione repubblicana poneva alla giustizia penale Nuvolone pubblicò, nel 1953 (Milano), una monografia dal titolo Le leggi penali e la Costituzione.
Tra gli scritti minori raccolti nei volumi citati è l'Introduzione a un indirizzo critico nella scienza del diritto penale del 1949 (prolusione ai corsi nell’Università di Parma), la cui importanza fu così sintetizzata da Giuliano Vassalli: «in essa … Nuvolone invitò i penalisti ad un esame analitico dei procedimenti logici ed alogici per distinguere la natura dei materiali con cui si costituiscono i vari sistemi giuridici ed apertamente rivendicò l’estensione della scienza giuridica penale, al di là dell’esegesi e della dommatica (definite ad un certo punto soltanto come “attività tecnica applicativa”) all’elaborazione di principi scientifici universalmente validi ed utili alla costruzione delle leggi» (in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1985, n. 617, p. 617; Sessant’anni di ricordi, in Diritto penale del XXI secolo, 2008, n. 190, pp. 190 s.).
A tale indirizzo Nuvolone si mantenne fedele nel corso degli anni fino a Il sistema del diritto penale (Padova 1975; ibid. 1982), una fedeltà che volle evidenziare anche al lettore, quando nella presentazione dichiarò che l’analisi svolta «è impostata su di un piano razionale oltre che sul piano del diritto positivo». Il sistema del diritto penale è l’altro importante contributo monografico di Nuvolone allo studio dei principi generali del diritto penale dopo quello che aveva dato in giovinezza con I limiti taciti della norma penale (Palermo 1947; Padova 1947; ibid. 1972 con l’aggiunta di un’ampia premessa). La trattazione della parte generale del diritto penale è imperniata sulla distinzione fra «norma-comando» e «norma-garanzia», a cui riconduce gli istituti e le categorie logiche. La norme-comando sono quelle che recano precetti di comportamento, mentre nelle norme-garanzia «il comando non si dirige al soggetto dell’azione, ma a chi è chiamato ad applicare la legge» (p. 42). «Il comando giuridico-penale investe quel complesso di elementi che sono dominabili dalla volontà dell’uomo: quindi, la condotta umana, quale si identifica nella sua specificità data l’assenza di limiti scriminanti, e il suo risultato, in quanto ricollegabile alla condotta stessa anche da un punto di vista psicologico» (p. 157). «La norma-garanzia … è, del tutto, estranea ad ogni funzione intimidatrice e tende esclusivamente a difendere su un’altra frontiera e con altri mezzi gli interessi tutelati penalmente. Tipiche le norme che dettano regole legislative per gli incapaci, che prevedono misure di sicurezza, ecc.» (p. 43).
Nuvolone non trascurò lo studio di talune figure di reato, concentrandosi dapprima sui reati contro il patrimonio: del 1941 è la monografia L’infedeltà patrimoniale nel diritto penale (Milano) e del 1942 (ibid.) Il possesso nel diritto penale, che è ancora oggi un punto di riferimento quanto al significato di questo concetto civilistico quando compare fra gli elementi costitutivi di una fattispecie criminosa. In seguito il suo interesse si spostò sui Reati di stampa (Milano 1951; Padova 1971, con il titolo Il diritto penale della stampa) e infine su ciò che oggi è considerato il diritto penale dell’economia.
Si collocano in questa fase: Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali (Milano 1955), oltre 500 pagine che ancora oggi non possono essere ignorate; il volume collettaneo Il diritto penale delle società commerciali (ibid. 1971), di cui fu curatore e presentatore, che raccoglie i risultati di una ricerca da lui diretta; Lineamenti di diritto penale valutario, Padova 1979.
Morì a Parma il 9 maggio 1985.
Fonti e Bibl.: M. Pisani, P. N., in L'indice penale, 1985, p. 5; M. Ancel et al., In Memoriam: Ricordando P. N., ibid., pp. 715 s.; Notiziario Bibliografico Cedam, 1985, n. 79; Studi in memoria di P. N., I-III, a cura di M. Pisani, Milano 1991.