pensione sociale
Prestazione di natura assistenziale istituita dalla l. 153/1969, art. 26 (modificato dall’art. 3 del d. legisl. 30/1974, convertito dalla l.114/1974) e destinata a tutti i cittadini italiani sprovvisti di reddito, o con redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge, che abbiano compiuto l’età di 65 anni e che siano residenti abitualmente in Italia. Non sono richiesti requisiti di assicurazione e contribuzione, per cui la p. s. rappresenta di fatto un sussidio di natura assistenziale che lo Stato paga agli indigenti tramite l’INPS (➔) e non una forma di previdenza.
La p. s. risponde all’esigenza di dare concreta attuazione ai principi stabiliti dall’art. 38 Cost., in base al quale ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Ne hanno diritto anche coloro che hanno versato contributi maturando una pensione inferiore al minimo sociale; in tal caso, viene liquidata in misura ridotta. Essa non è gravata da imposte, è irreversibile e inesportabile.
La l. 335/1995, nota come riforma Dini, ha sostituito la p. s. con l’assegno sociale, anche se continuano a beneficiare della p. s. gli individui che l’hanno ottenuta prima del 31 dicembre 1995. Il valore massimo spettante è determinato dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e quello dichiarato. L’importo mensile è dato da tale misura massima divisa per 13 mensilità. Al 2011 esso è pari a 417,30 euro, cui vanno aggiunte, se ricorrono particolari condizioni, alcune maggiorazioni sociali. La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente, dal momento che l’assegno sociale è sempre liquidato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto, determinato in base alla dichiarazione reddituale che, di conseguenza, va presentata annualmente. In particolari condizioni, possono averne diritto anche i cittadini comunitari, gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno dell’Unione Europea, nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo. Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all’assegno sociale, è stato previsto un ulteriore requisito per cui occorre avere risieduto legalmente e in via continuativa in Italia per almeno 10 anni. L’importo della prestazione è ridotto del 50% in caso di ricovero del titolare presso istituti a totale carico di enti pubblici. La riduzione è del 25% se la retta per il ricovero è a parziale carico del pensionato o dei suoi familiari in misura inferiore al 50% dell’importo dell’assegno sociale. Non si opera alcuna riduzione se il concorso alla retta da parte del pensionato o dei suoi familiari è superiore al 50% dell’importo dell’assegno sociale. Qualora al pensionato venga liquidata altra p. a carico dell’INPS o di un altro ente previdenziale, per es. nel caso di un pensionato sociale che acquisisce il diritto alla p. di reversibilità, la p. s. diventa indebita e va revocata dalla data di decorrenza del nuovo trattamento.