partita
Termine polisemico, usato in contabilità in diverse accezioni.
La p. contabile è una scrittura di un conto o un insieme di scritture relative a un oggetto determinato, redatte in uno o più libri.
Per p. di libro si intende una scrittura o un conto facente parte di un libro o registro.
La locuzione p. di giro contraddistingue, nella contabilità finanziaria di un ente pubblico, l’entrata o l’uscita finanziaria correlata a equivalente e connessa uscita o entrata finanziaria: così, per es., fino al 1927 erano dette p. di giro le entrate e le spese che nel bilancio dello Stato avevano valore puramente figurativo, in quanto lo Stato ne era al tempo stesso creditore e debitore (per es., fitto di beni demaniali assegnati in uso ad amministrazioni dello Stato); per la loro scarsa importanza furono soppresse dalla legge sulla contabilità dello Stato (l. 2783/1928). In senso sostanziale sono p. di giro anche transazioni come l’IRAP pagata dagli enti locali e incassata dallo Stato: due transazioni che figurano in uscita e in entrata nel conto consolidato della pubblica amministrazione, e che non hanno quindi influenza sul saldo complessivo.
Secondo le modalità di compilazione delle scritture si hanno: la partita doppia (➔) e quella semplice. Con il metodo della p. semplice i fatti di gestione si registrano in conti non legati da contrapposizioni di scritture e che quindi non costituiscono due serie complete e antitetiche. Ci si avvale cioè di un libro giornale in cui le registrazioni si redigono senza formalità, con la designazione pura e semplice dei fatti amministrativi (rilevando in una colonna i valori costituenti il movimento di cassa e in un’altra, denominata mastro, il movimento dei debiti e crediti), e di libri ausiliari relativi ai singoli elementi patrimoniali e a gruppi di spese e di profitti.
In diritto tributario, la p. IVA è un codice attribuito a ciascun soggetto che svolge un’attività imprenditoriale nell’ambito del territorio dello Stato dall’ufficio IVA nella cui circoscrizione egli ha il domicilio fiscale. La richiesta per l’attribuzione della p. IVA deve essere fatta entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio dell’attività. Per le società e gli enti commerciali, la p. IVA coincide con il codice fiscale.
Partite invisibili. Sono dette p. invisibili quelle poste attive o passive della parte corrente della bilancia internazionale dei pagamenti (➔ bilancia dei pagamenti) che non si riferiscono a beni visibili (come quelli delle statistiche commerciali): si tratta di incassi o pagamenti relativi a servizi: per es., i noli della marina mercantile (➔ nolo), il movimento turistico (➔ economia del turismo), il lavoro svolto all’estero dagli emigrati e all’interno da stranieri, i frutti dell’investimento di capitali all’estero e viceversa. Queste p. danno luogo, come le esportazioni e importazioni visibili, a corrispondenti entrate o uscite di valuta e hanno un’importanza crescente per l’equilibrio dei rapporti economici con l’estero.