parentela
Rapporto socialmente riconosciuto tra persone che discendono l’una dall’altra o da un ascendente o capostipite comune. Oltre ai dati biologici oggettivi, la p. è un fatto culturale, ossia un sistema di organizzazione sociale che comporta obblighi e divieti (come il divieto di incesto) e in quanto tale è oggetto di studio dell’antropologia. La maggior parte delle società umane riconosce l’esistenza di vincoli di p. sia con il lato paterno sia con quello materno (p. bilaterale); alcune società ritagliano nella rete dei vincoli di p. bilaterale categorie o gruppi particolari basati sul principio di filiazione patrilinea o matrilinea (lignaggio). Il principio di filiazione permette di distinguere la linea di discendenza (diretta o collaterale) e il grado di p. (computato in base al numero di generazioni). Oltre ai vincoli di consanguineità, la p. può essere costituita tramite l’istituto giuridico dell’adozione. La p. ha spesso rilevanza giuridica, in quanto regola il diritto di successione patrimoniale, il diritto di tutela e gli impedimenti matrimoniali. Nel diritto romano delle origini, la p. come consanguineità aveva scarsa rilevanza; la famiglia era un organismo patriarcale di carattere politico, centrato sulla figura del pater familias e basato sul principio di agnazione (il vincolo che lega tutti coloro che sono soggetti alla stessa potestas o manus). Con il passare del tempo tuttavia, come mostra l’evoluzione del diritto di successione, andarono assumendo importanza anche i legami cognatizi. I diritti barbarici, scaturiti dall’incontro tra le pratiche giuridiche tradizionali, il diritto romano e la disciplina della Chiesa, privilegiavano i legami di consanguineità e avevano norme per il computo della p. nelle linee collaterali di discendenza. Su questa base la Chiesa occidentale estese l’impedimento al matrimonio fino al settimo grado di parentela collaterale (ristretto al quarto grado dal IV Concilio lateranense del 1215). Sul piano politico, il computo della p. ebbe importanza centrale per le norme di successione dinastica. Nelle monarchie occidentali si affermarono il diritto di primogenitura e la prevalenza della discendenza maschile su quella femminile; le legge salica, originatasi nel regno dei franchi salii (inizio del 6° sec.), adottata alla fine del Medioevo in Francia, nei principati tedeschi e dagli Asburgo, escludeva dal diritto di successione la discendenza femminile. In mancanza di una discendenza maschile diretta, spesso sorgevano controversie sui diritti di successione, complicate dai legami di p. istituiti tramite matrimonio tra le diverse case regnanti, che potevano sfociare in conflitti tra Stati.