MUTILAZIONE volontaria
Si comprende in queste parole l'autolesionismo in genere, e cioè sia i reati di cui parla l'art. 174 del codice penale per l'esercito del 1869, sia quelli di cui al decr. luog. 19 ottobre 1916, n. 1417 per la repressione della simulazione di malattie e mutilazioni volontarie, sia quello contemplato nell'art. 642 del cod. pen. comune posto sotto il titolo di "mutilazione fraudolenta della propria persona".
L'art. 174 del codice penale per l'esercito punisce con la reclusione ordinaria da 3 a 5 anni il sottufficiale, caporale o soldato che mediante mutilazione volontaria o maliziosa indisposizione, siasi procurata l'incapacità di proseguire nel servizio militare. Se il fatto sia commesso in tempo di guerra, la pena della reclusione è non minore di anni 5 ed è estensibile al minimo dei lavori forzati. Quantunque la dizione di questo articolo sia alquanto antiquata e imprecisa, pure da essa si rileva che il codice penale per l'esercito punisce qualunque specie di autolesionismo diretto a sottrarsi al servizio militare.
Tale concetto fu meglio espresso dall'art. 1 del citato decr. luog. 19 ottobre 1916, il quale diceva: "Durante la presente guerra chiunque, a fine di sopprimere o menomare la propria idoneità al servizio militare, si mutila ovvero si procura un'imperfezione o un'infermità di qualunque grado o natura, è punito con la reclusione militare da tre a cinque anni, se la inabilità sia temporanea, o con la reclusione ordinaria da dieci a quindici anni, se la inabilità sia permanente. La pena è della reclusione militare da uno a tre anni, se la infermità sia soltanto simulata.
Però, avendo avuto il detto decreto vigore solo durante la guerra mondiale, non resta ora, a regolar la materia, che il citato articolo 174 del cod. pen. per l'esercito, che deve interpretarsi nel senso lato anzidetto. Esso, secondo la giurisprudenza del tribunale supremo di guerra e marina, si applica sia al militare in servizio attivo sia a quello in congedo illimitato e si applica pure al militare che, allo scopo di sottrarsi al servizio, renda più grave un'infermità di cui era affetto, ma che non lo rendeva inabile. Il delitto è punibile anche se resta allo stato di tentativo.
Il sospetto di simulazione o di provocazione di lesioni e malattie deve essere inviato in osservazione all'ospedale militare. Il direttore di questo, se riconosce l'esistenza del fatto, sottopone l'individuo a visita collegiale generale, trasmettendo poi la perizia medico-legale con tutti i documenti al Ministero della guerra per il tramite del comando del corpo di armata.
La letteratura medica è ricca di pregevoli lavori sulle imperfezioni, lesioni e malattie simulate e provocate nella vita militare, parecchi dei quali scritti da ufficiali medici italiani. Ivi sono indicati pure i criterî per riconoscere la frode nei singoli casi, ma in specie l'esperienza clinica e di servizio e la diligenza del perito lo metteranno in grado di pronunciare un giudizio sereno; esso va emesso senza prevenzioni, dopo avere esaminato con metodo e in modo completo il soggetto, anche sotto il punto di vista neuropsichico, e praticando tutti gli esami di laboratorio.
L'art. 642 del cod. pen. comune vigente vuol reprimere il fatto che, secondo il codice penale del 1889, veniva punito come delitto di truffa, consumata o tentata, quando l'autolesione era servita a conseguire il prezzo di un'assicurazione contro infortunî. E così l'articolo punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila chi, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortunî, cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio. Se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata (fino a un terzo). Tali disposizioni si applicano anche se il fatto è commesso all'estero in danno di un assicuratore italiano che eserciti la sua industria nel territorio dello stato; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La relazione del guardasigilli sul progetto definitivo del codice vigente (parte II, p. 463), così giustifica la detta disposizione: "La ragione di questa speciale configurazione giuridica, che prescinde dalle norme ordinarie nella valutazione di elementi di fatto, che sostanzialmente dovrebbero rapportarsi al delitto di truffa, è riposta nella necessità di concedere una maggiore tutela alla funzione assicurativa che interessa l'economia nazionale, e di apprestare mezzi più efficaci di difesa contro un genere di frode, per il quale l'accertamento delle prove presenta estrema difficoltà. Questa considerazione, che rende palese il fondamento della disposizione, ne giustifica anche i limiti, diversi da quelli fissati nel codice del 1889, non comprendendosi in questa ipotesi il caso che la condotta del colpevole miri, non al conseguimento del prezzo di assicurazione da infortunio, ma ad altro profitto qualsiasi. La ragione della incriminazione non attiene alla specialità dei mezzi usati, ma alla specialità del fine. Ovc questo non ricorre, non sussistono validi motivi per stabilire deroghc al regolamento proprio della truffa.
La mutilazione, però, può avere altri scopi. E così avanti il tribunale e la corte d'appello di Napoli si è discusso il caso di chi si era fatto togliere un testicolo per rendere possibile un innesto secondo il metodo Woronoff. In questi casi si discute se e in quali limiti, possa una persona disporre del proprio corpo, apportandovi o facendovi apportare mutilazioni o altre lesioni. Secondo la più autorevole dottrina si ritiene che uno possa disporre del proprio corpo fino a quando ciò non leda un diritto sociale poziore. Così, nell'accennata fattispecie, poiché il legislatore fascista si è preoccupato, nell'interesse della stirpe, d'impedire la menomazione della funzione di generare, se la mutilazione produce un tale effetto, viene punita (art. 552 cod. pen.).
Circa la pratica di deformazioni e mutilazioni presso i varî popoli v. deformazioni e mutilazioni.