IRAP [Imposta Regionale sulle Attivita Produttive]
IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) Imposta introdotta dal d. legisl. 446/1997 al fine di conferire alle Regioni un tributo dal gettito rilevante, sostituendo numerose entrate poco sistematiche e fonti di distorsioni. Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Sulla nozione di attività autonomamente organizzata è intervenuta più volte la giurisprudenza interna, allo scopo di chiarirne il contenuto nel senso della necessità di una etero-organizzazione ulteriore rispetto a quella intrinsecamente presente nel lavoro dell’esercente l’attività. I soggetti passivi IRAP sono tutti coloro che esercitano attività organizzate e, quindi, le imprese (commerciali e agricole), le società, gli enti (pubblici e privati, ovvero commerciali e non commerciali), i lavoratori autonomi, le amministrazioni pubbliche.
La base imponibile dell’imposta coincide con il valore della produzione netta realizzato nel territorio di ciascuna Regione, valore che è dato nel seguente modo: per l’attività d’impresa, dalla differenza tra i proventi e i costi della gestione ordinaria, escluso il costo del lavoro; per l’attività di lavoro autonomo, dalla differenza tra i corrispettivi e i costi diversi dal costo del lavoro e dagli interessi passivi; per le attività non commerciali, dalla somma delle remunerazioni per prestazioni di lavoro. Qualora la produzione sia realizzata su una pluralità di Regioni, vengono a evidenza le retribuzioni dei lavoratori impiegati a qualunque titolo in stabilimenti, cantieri e uffici. L’IRAP è un’imposta di tipo proporzionale. Sino al 2008 erano previste due aliquote, pari al 4,25 e al 9,6%, rispettivamente, per le imprese commerciali e gli enti pubblici. Con la l. 244/2007 (Finanziaria 2008) l’aliquota è stata ridotta al 3,9 e all’ 8,5%. Dette aliquote possono essere modificate, in aumento o diminuzione, in misura non superiore all’1%. In particolare, in base alle modifiche apportate dalla l. 311/2004 (Finanziaria 2005) le Regioni che sforano il tetto della spesa sanitaria sono tenute ad aumentare l’aliquota IRAP in misura pari all’1%.
La peculiare struttura dell’IRAP, la quale assoggetta a tassazione un reddito (prodotto), che in realtà coincide con il reddito distribuito nelle forme della remunerazione dei fattori produttivi (lavoro, capitale e opera imprenditoriale), ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, in relazione al principio di effettività della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e censure in ordine alla sua compatibilità comunitaria, in quanto è apparsa in alcuni aspetti una duplicazione dell’IVA (➔). Entrambe le censure sono state superate: la Corte costituzionale (sentenza 156/2001) ha affermato la legittimità costituzionale dell’IRAP e la Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza 3 ottobre 2006, causa C-475/2003) ha escluso il contrasto dell’IRAP con l’ordinamento comunitario.