INSTITORE (XIX, p. 361)
La figura dell'institore ha ricevuto una nuova disciplina nel codice civile italiano 1942 (articoli 2203-2208). Per esso "è institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale": è, cioè, il rappresentante permanente dell'imprenditore. Il rapporto sottostante alla rappresentanza, che lo lega all'imprenditore, è generalmente un contratto di lavoro. In mancanza di espresse limitazioni della procura, i suoi poteri abbracciano tutta la sfera dell'impresa, ma con apposita clausola possono anche venire circoscritti, quantitativamente, all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Qualitativamente, ha poteri sia di gestione sia deliberativi, e, se non vi è limitazione espressa, può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (o della sede o del ramo) cui è preposto, compresa la rappresentanza in giudizio per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa; non ha però il potere di alienare o ipotecare beni immobili dell'imprenditore, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia espressamente disposto che operino congiuntamente.
La procura, che conferisce i poteri all'institore con sottoscrizione del preponente, autenticata, deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese; in mancanza di ciò, la rappresentanza si reputa generale, e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare; altrettanto vale per gli atti con i quali venga successivamente limitata o revocata la procura (art. 2207). Anche se l'institore non spende il nome dell'imprenditore, per gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, si presume che egli agisca in nome di costui: quindi anche in tal caso i terzi possono agire direttamente contro l'imprenditore; ma possono agire direttamente pure contro l'institore che rimane personalmente obbligato, in solido coll'imprenditore.