Sono espressioni con cui si designano prodotti agricoli o alimentari provenienti da una precisa area geografica.
Le indicazioni di provenienza, meglio note come IGP (Indicazioni Geografiche Protette), e le denominazioni di origine, a loro volta conosciute come DOP (Denominazioni d’Origine Protetta), sono state introdotte in Europa con il regolamento comunitario 2081/1992, poi sostituito dal regolamento 510/2006/CE. Il legislatore comunitario ha voluto con ciò consentire agli Stati membri di dare impulso, su istanza di un’associazione di categoria o di un consorzio di imprenditori nazionali, a una procedura di registrazione presso la Commissione europea di tutte quelle espressioni capaci di segnalare ai consumatori la presenza di una particolare qualità nei prodotti con esse contrassegnati.
La DOP designa i prodotti originari di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un intero paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani presenti nel luogo in cui deve tenersi la produzione, la trasformazione e l’elaborazione dell’intero prodotto. La IGP si applica, invece, sui prodotti dotati di qualità, reputazione o altri pregi dovuti al fatto che almeno una delle fasi della loro produzione, trasformazione ed elaborazione si è tenuta in uno specifico territorio.
Affinché IGP e DOP possano essere protette, occorre che la procedura di registrazione sia stata completata con l’emanazione di un regolamento della Commissione, a cui va allegato il disciplinare contenente la descrizione delle modalità di realizzazione e delle caratteristiche del prodotto designabile.
Contrariamente a quanto avviene per i marchi collettivi, nel caso delle IGP e delle DOP i produttori che rispettano volontariamente il disciplinare possono apporre liberamente sui propri prodotti le denominazioni corrispondenti, nonché il logo predisposto dalla Comunità europea. L’azione di questi produttori è oggetto di controllo da parte di un soggetto, nominato dall’autorità nazionale che ha attivato la registrazione. Denominazioni analoghe e ancor più diversificate sono previste, inoltre, per i vini.
Con riferimento a una qualunque terapia medica, la necessità o l’opportunità di un particolare trattamento in un determinato ammalato; specialmente in chirurgia si parla di indicazionei. operatorie assolute e relative, nel senso che le prime obbligano all’intervento (per es., in caso di emorragia acuta interna), mentre le altre lasciano una certa facoltà di scelta (per es., nel trattamento dell’ulcera gastrica).
La pasta alimentare cinese «Longkou Fen Si». La conquista dell'IGP in Europa ed il contesto internazionale di Francesca Leonardi