Il giudice di pace è una tipica figura di giudice onorario, istituita definitivamente con la l. n. 274/2000. È dotato di competenza di primo grado, sia civile sia penale, in materie di minore valore economico o allarme sociale, con sede in tutti i capoluoghi dei vecchi mandamenti di pretura. In ragione di questa competenza ‘minore’ il procedimento davanti al giudice di pace risulta semplificato rispetto a quello davanti al tribunale (per es., grazie alla limitata impugnabilità delle sentenze).
Possono ricoprire il ruolo di giudice di pace, con mandato temporaneo (4 anni), ma prorogabile, soggetti reclutati dal Consiglio Superiore della Magistratura e dotati dei requisiti previsti dalla legge istitutiva (per es., laurea in giurisprudenza ed età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni), tra cui quello generale della «capacità di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario» (art. 4 bis, l. n. 374/1991).
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