La gestione di affari altrui è disciplinata dal codice civile agli artt. 2028 ss. Con essa un soggetto, che abbia la capacità di contrattare, assume, scientemente e senza esservi obbligato, la gestione di un affare altrui, nel presupposto che il titolare dell’interesse non sia in grado di provvedervi da solo. In assenza di un esplicito divieto (purché non contrario all’ordine pubblico o al buon costume) da parte dell’interessato, la gestione utilmente iniziata produce in capo al gestore l’obbligo di continuarla e a condurla a termine finché l'interessato (o il suo erede, se egli muore prima del termine) non sia in grado di provvedervi da se stesso. L’interessato (gerito) deve invece adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.