franchising
<frä'nčaiʃiṅ> (it. <frančàisiṅ>) s. ingl., usato in it. al masch. – Questa prassi commerciale diffusasi nel mondo anglosassone e negli Stati Uniti nella prima metà del 20° sec.; nel nostro Paese a partire dagli anni Ottanta, è stata disciplinata nell’ordinamento italiano con legge 6 maggio 2004 n. 129. Accanto al termine inglese, questa normativa ha introdotto la locuzione «affiliazione commerciale», che definisce il contratto per effetto del quale due soggetti in posizione di reciproca indipendenza, giuridica ed economica, s’impegnano a una forma di collaborazione e, in particolare, l’uno (affiliante o franchisor) a mettere a disposizione un insieme di diritti (lo sfruttamento di un marchio, di una denominazione commerciale, ecc.) e di conoscenze (know how), a fronte del pagamento, da parte dell’altro (affiliato o franchisee), di un corrispettivo. L’affiliato viene quindi inserito nel sistema commerciale dell’affiliante, costituito da una rete di soggetti (gli altri affiliati) distribuiti sul territorio, di cui sfrutta visibilità e diffusione per commercializzare beni o servizi in una determinata zona, eventualmente assegnata in esclusiva. A tutela della peculiare posizione dell’affiliato, che sopporta i costi dell’investimento iniziale per allineare la propria attività alle caratteristiche stabilite dall’affiliante, la legge prevede, innanzitutto, che il contratto abbia durata minima non inferiore a tre anni, in modo da consentire l’ammortamento di quei costi. L’affiliante è inoltre tenuto al rispetto di specifici obblighi informativi, anche prima della sottoscrizione del contratto, di cui è in parte imposto un contenuto necessario, al servizio della più ampia ed effettiva consapevolezza dell’affiliato. Questi, da parte sua, è obbligato – oltre al versamento di una somma iniziale («diritto di ingresso») e del corrispettivo, fisso o sotto forma di royalties commisurate in percentuale al fatturato d’affari periodicamente sviluppato – a un comportamento improntato a lealtà e correttezza; che comunque garantisca, anche dopo la conclusione del rapporto, la riservatezza in ordine all’attività oggetto dell’affiliazione, per evitare, evidentemente, che concorrenti dell’affiliante possano indebitamente avvantaggiarsi di diritti e conoscenze altrui.