EXCUSATIO
. Con questo termine si designa in diritto romano l'invocazione di un motivo atto a conseguire la dispensa 1. dall'ufficio della tutela o della cura; 2. dalle funzioni di iuratus o iudex-selectus; 3. da una carica municipale. In tempi tardi prende il nome di immunitas o vacatio, specie nel caso di privilegio.
1. In origine l'excusatio si applicava alla tutela dativa, nella quale il titolare non poteva cedere ad altri il suo ufficio o non gerirlo o rinunziarvi. Si esercitava mediante appellatio o provocatio al decreto del magistrato che nominava alla tutela. Sotto Marco Aurelio il procedimento consisteva nell'istanza rivolta al magistrato, entro 50 giorni da quello in cui si aveva avuto notizia della nomina, quando l'interessato si trovava entro 400 miglia dalla sede del magistrato: se la distanza era maggiore, il termine cresceva proporzionalmente. Contro la sentenza che rigettava l'istanza era ammessa l'appellatio o provocatio. S. Solazzi ritiene che la riforma di Marco Aurelio si applicasse alla sola tutela costituita dal praetor tutelaris, mentre di fronte ai decreti degli altri magistrati rimanesse ancora in vigore il sistema dell'appello. La riforma di Claudio, il quale introdusse l'obbligo di gerire anche per il tutore testamentario, estese anche a questo l'excusatio, concedendogli di appellare (sempre quando non avesse accettato nessun lascito del defunto) contro il decreto dei consoli che dichiarava suo periculo eum cessare, oppure di evitare, con l'allegazione delle scuse, che il decreto fosse emanato. L'accoglimento delle scuse portava solo all'annullamento di tale decreto e quindi, a differenza del tutore dativo, il tutore testamentario non perdeva il titolo. In seguito a un senatoconsulto (Gaio, I, 182; Ulp., XI, 23), il quale dava facoltà al magistrato di sostituire il tutore testamentario scusato, si ritenne che il tutore decadesse al momento della nuova nomina. Marco Aurelio ammise di chiedere l'esonero dal momento in cui si aveva notizia della vacatio testamentaria: e da allora il tutore era sempre considerato decaduto. Il tutore testamentario che invocava l'excusatio perdeva ogni diritto al lascito del defunto. I casi di excusatio, aumentati di molto dopo Marco Aurelio, erano nell'ultima epoca numerosi: essi si possono raggruppare in varie categorie: a) ragioni personali; b) gravami di ordine privato; c) gravami di ordine pubblico; d) mero privilegio. In genere, tranne poche eccezioni, avevano efficacia anche per liberare da una tutela assunta, quando i motivi sopravvenivano in seguito. I liberti e coloro che avevano promesso al padre di assumere la tutela non potevano invocare l'excusatio. Nell'ultima epoca, come dimostrano varie costituzioni romano-elleniche e varie interpolazioni ai testi classici, il regime dell'excusatio si applicava anche alla tutela legittima. Ciò nel diritto giustinianeo era divenuto norma generale. Molti casi di excusatio si trasformarono nel nuovo diritto in vere e proprie incapacità, donde il termine di excusatio necessaria. L'excusatio si applicava inoltre alla cura degl'impuberi e dei furiosi e, con la trasformazione da ufficio volontario in ufficio obbligatorio, anche alla cura dei minori.
2. Nelle prime epoche dell'Impero i iudices selecti o iurati potevano in taluni casi farsi esonerare dalle loro funzioni (Dig., L, 5, de vac. et excus., 13, 3; XXVII,1, de excusationibus, 6, 8; Vat. Fragm., 187; Suet., Claud., 15; Tacit., De orat., 5).
3. Spesso è ricordata l'excusatio per esentarsi dai munera e dai negotia publica (cfr. a es., Varro, Non., 523; Rhet., ad Herenn., II, 20; Plin., Epist., IV, 23, 3). Sotto l'Impero e specialmente nell'ultima epoca tale excusatio ebbe un grande sviluppo, assumendo una sempre maggiore importanza.
In alcuni frammenti del Digesto (forse interpolati) troviamo il termine usato anche nel senso di esenzione da una pena.
Bibl.: E. Albertario Lo sviluppo delle excusationes nella tutela e nella cura dei minori, Pavia 1912; P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Roma 1925, p. 432 segg. (con bibl.); O. Karlowa, Röm. Rechtsgeschichte, II, i, Lipsia 1885, p. 288; O. Lenel, Die Cura minorum der klassischen Zeit, in Zeitschr. der Savigny Stiftung, Rom. Abt. XXXV, p. 187 segg.; S. Solazzi, La minore età nel diritto romano, Roma 1912, p. 272 segg.; id., L'abdicatio tutelae e B. G. U. 1113, in Rend. Ist. Lomb., XLVIII (1915), p. 985 segg.; id., Sul Senatoconsulto di Gaio I, 182, in Atti accad. Torino, LIV (1918-19), p. 955 segg.; id., La dispensa del tutore dopo Marco Aurelio, in Bull. Istituto diritto romano, XXXV, p. 187 segg.; id., Istituti tutelari, Napoli 1929.