ENFITEUSI (XIII, p. 983; App. I, p. 561; II, 1, p. 856)
Dopo la seconda guerra mondiale il legislatore ha rivolto la propria attenzione all'e. in un primo tempo per garantire l'applicabilità della revisione del canone (introdotta nel sistema dall'art. 962 cod. civ.) sospendendo le affrancazioni dei canoni dovuti a comuni, province e altri enti (d.leg.C.p.S. 4 dicembre 1946, n. 761) o per mitigare il rigore del principio ponendo un limite agli aumenti (l. 1 luglio 1952, n. 701) e in un secondo tempo per porre in essere una politica di assoggettamento di tutti i rapporti simili alla disciplina dell'e. e di favore per l'enfiteuta, soprattutto in ordine alla misura del canone e all'affrancazione.
Il primo provvedimento rispondente alla nuova politica, che può ritenersi sostanzialmente "liquidatoria" di tutti i rapporti enfiteutici o assimilabili all'e., è stata la l. 15 febbraio 1958, n. 75, che ha assoggettato al regime dell'e. i livelli veneti e ha disposto che il loro ammontare non possa essere superiore al triplo del reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito in l. 29 giugno 1939, n. 976.
Successivamente la l. 25 febbraio 1963, n. 327 ha dichiarato perpetui e assoggettati alla norma in materia di e. "i rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trent'anni e abbia apportato al fondo migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione". La l. 22 luglio 1966, n. 607 ha disposto che i canoni enfiteutici non possono superare il reddito dominicale del fondo sul quale gravano, moltiplicato per il coefficiente 12 ai sensi del d. leg. C.p.S. 12 maggio 1947, n. 356 e, ove superino tale ammontare, debbano esservi ricondotti. Ha fatto altresì divieto di aumentare i canoni stabiliti in misura inferiore e ha disposto che l'affrancazione possa essere effettuata mediante pagamento di una somma pari a 15 volte il canone. La stessa legge disciplina un procedimento quanto mai semplificato e rapido per l'affrancazione, abroga l'art. 962 cod. civ., il secondo e il terzo comma dell'art. 972 e gli artt. 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disp. att. cod. civ., modifica l'art. 973 cod. civ., nel senso che in nessun caso la dichiarazione del direttario di volersi valere della clausola risolutiva espressa può impedire l'esercizio del diritto di affrancazione ed estende l'applicazione del nuovo regime dell'e., oltre che ai rapporti a miglioria delle province laziali di cui alla legge n. 327 del 1963, anche ad altri rapporti che presentino analogia con essi o genericamente con l'e. e che siano relativi a fondi ovunque situati nel territorio nazionale.
La Corte costituzionale, investita del problema della legittimità di quasi tutte le disposizioni della legge n. 607 del 1966, nella sentenza 21 marzo 1969, n. 37 ha affernnato che detta legge non riguarda le e. urbane e ne ha dichiarato l'incostituzionalità con riguardo alle e. costituite dopo l'entrata in vigore del terzo libro del codice civile.
A colmare la lacuna, la l. 18 dicembre 1970, n. 1138 ha precisato il trattamento delle e. rustiche costituite dopo il 28 ottobre 1941 e quello delle e. urbane ed edificatorie. Essa ha altresì esteso le disposizioni della legge n. 607 del 1966 a tutti i contratti agrari, anche associativi, con clausola miglioratoria, ove siano state eseguite opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente, e ha abrogato l'art. 966 e i primi tre commi dell'art. 971 cod. civ. La Corte costituzionale, con la sentenza 19 luglio 1973, n. 145 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della determinazione del capitale di affrancazione per le e. costituite successivamente al 28 ottobre 1941 e con la sentenza 6 marzo 1974, n. 53 ha dichiarato costituzionalmente illegittime anche l'estensione delle disposizioni dell'art. 13 della legge del 1966 ai contratti agrari con clausola miglioratoria e l'estensione della nuova norma sul canone alle e. urbane costituite dopo il 28 ottobre 1941.