enfiteusi
Diritto reale su un fondo altrui, in base al quale il titolare (enfiteuta) gode del dominio utile sul fondo stesso, con l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario un canone annuo (in denaro o in derrate), talvolta poco più che simbolico; il contratto si considera rescisso in caso di mancato pagamento del canone o di deterioramento del fondo. Le origini dell’e. si rintracciano nel diritto romano nella locatio degli agri vectigales, cioè dei terreni non assegnati o venduti, ma dati in affitto per 100 anni o in perpetuo, dietro la corresponsione di un vectigal. Nel Basso impero, sui terreni imperiali si affermò lo ius emphyteuticum (concessione a lungo termine). L’e. fu ampiamente diffusa durante il Medioevo in quanto consentiva a proprietari di patrimoni frazionati che non riuscivano a controllare i propri fondi di mantenere almeno il dominio eminente. Abolita nel codice napoleonico, fu invece accolta nel codice civile italiano del 1865.