ULPIANO, Domizio
Giureconsulto romano, oriundo di Tiro in Fenicia, assessore di Papiniano praefectus praetorio dal 203 (o 205) al 211, esiliato da Eliogabalo sul principio del 222, richiamato da Alessandro Severo nello stesso anno e nominato magister libellorum, consigliere imperiale, praefectus annonae, e poi praefectus praetorio insieme con Paolo. Fido consigliere di Alessandro Severo, da cui era venerato, dovette nonostante la protezione dell'imperatore soccombere all'ira dei pretoriani che l'uccisero nel 228.
U. non ha l'energia creatrice di Labeone o Giuliano, l'acume critico di Papiniano; ma è scrittore chiaro, colto, equilibrato, fecondo. La sua attività nei grandi commentarî ad Sabinum e ad edictum ha, ancor più di quella di Paolo, carattere compilatorio; trascrive largamente passi di opere di giuristi precedenti, specialmente di Giuliano. Le sue buone qualità di scrittore contribuirono alla straordinaria fama di U. negli ultimi secoli, e a far sì che le sue opere costituissero la base delle Pandette giustinianee e un buon terzo dell'insieme. Le sue opere fondamentali sono gli 81 libri ad edictum praetoris urbani e i 50 libri ad Sabinum: questa ultima, incompleta. A questi due vasti commentarî si ricollegano altri libri speciali che ne costituiscono complementi: tali, il liber singularis de sponsalibus, 4 libri de appellationibus, 5 ad legem Juliam de adulteriis, ecc. Al diritto pubblico e amministrativo sono anche dedicate diverse opere, nelle quali U. studia gli officia dei funzionarî senatorî e imperiali. Un altro gruppo di scritti è costituito da 2 libri di responsa, 10 di disputationes, 7 di regulae. Delle institutiones in 2 libri sono pervenuti a noi, tra l'altro, due frammenti in un papiro di Vienna. La critica moderna ha revocato in dubbio l'origine ulpianea di parecchie opere attribuite a U. Già J. Gotofredo aveva dubitato dei sex libri opinionum: i cosiddetti tituli ex corpore Ulpiani, pervenutici in un manoscritto vaticano, sarebbero una epitome postclassica messa insieme con opere elementari ulpianee (F. Albertario) o con frammenti di opere di Gaio, Ulpiano, Modestino (F. Schulz). Compilazioni postclassiche fatte su testi ulpianei sarebbero anche altre opere, come le institutiones (G. Hugo; A. Steinwenter), i libri de omnibus tribunalibus (G. Beseler) e altre ancora.
Bibl.: A. Pernice, Ulpian als Schriftsteller, in Sitzungsberichte der Berl. Akad. d. Wissensch., 1885; P. Jörs, Domitius Ulpianus, in Pauly-Wissowa, Real- Encycl.; H. Fitting, Alter und Folge der Schriften der röm. Juristen, Halle 1908, p. 99 segg.; P. Krueger, Geschichte der Quellen u. Liter. des röm. Rechts, 2ª ed., Monaco-Lipsia 1912; V. Arangio-Ruiz, Sul liber singularis regularum, in Bull. ist. dir. rom., XXX (1921), p. 178 segg.; E. Albertario, Tituli ex corpore Ulpiani, in Bull. ist. dir. rom., XXXII (1922), p. 73 segg.; F. Schulz, Die Epitome Ulpiani, Bonn 1926; P. de Francisci, Storia del dir. rom., II, i, Roma 1929, p. 367 segg.; P. Bonfante, Storia del dir. rom., 4ª ed., ivi 1934, I, p. 393 segg.; W. Felgenträger, Die Literatur zur Echtheitsfrage der röm. Juristenschriften, in Symb. Friburgenses in honorem O. Lenel, Lipsia 1935.