Per distanze legali tra costruzioni si intendono in diritto civile i limiti minimi di distanza che devono separare costruzioni, piantagioni, scavi, muri, fossi e siepi posti su fondi confinanti. In particolare, tra edificio ed edificio, muro e muro, vi deve essere una distanza di almeno tre metri, che i regolamenti comunali possono aumentare, ma mai diminuire (art. 873 c.c.). è tuttavia prevista una deroga per favorire superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (art. 3, l. 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall’art. 1 l. 27 febbraio 1989, n. 62). In materia di distanze si applica il cosiddetto principio della prevenzione, in forza del quale chi per primo costruisca su un fondo confinante con un altro può scegliere se costruire sul confine, o alla distanza normativamente prevista dal fondo contiguo, o infine a una distanza inferiore alla metà rispetto a quella complessiva risultante. Il proprietario confinante nel primo caso potrà costruire in aderenza (ma senza appoggiare il proprio edificio) all’opera preesistente (art. 877), oppure potrà ottenere la comunione del muro appoggiando il suo edificio, e pagando metà del valore del muro (art. 875); nell’ultimo caso potrà chiedere la comunione del muro solo allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando sia il valore della metà del muro, sia il valore del suolo da occupare con la nuova costruzione, salvo che il proprietario che ha costruito per primo preferisca estendere il suo muro sino al confine. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno in proposito stabilito che la facoltà del prevenuto di chiedere la comunione forzosa del muro non situato sul confine non è impedita dal fatto che su detto muro siano state aperte delle vedute.
I pozzi, le cisterne, le fosse, ecc. devono essere distanti almeno due metri dal confine (art. 889); i canali e i pozzi devono essere distanti dal confine tanto quanto sono profondi (art. 891). Salvo diverse disposizioni locali, gli alberi di alto fusto devono essere distanti almeno tre metri; gli alberi il cui tronco prima di dipartirsi non supera l'altezza media di tre metri, devono essere distanti un metro e mezzo; gli altri alberi e le piccole piante fruttifere, mezzo metro (art. 892). Se gli alberi vengono piantati a distanza inferiore alla legale il proprietario del fondo contiguo può esigere la loro estirpazione (art. 894) e può costringere il proprietario dell’albero piantato a legale distanza a tagliare i rami che sporgono oltre il confine; può recidere egli stesso le radici invadenti. I frutti che cadono naturalmente sul fondo vicino, spettano al proprietario di tale fondo, salvi gli usi locali (art. 896). Quando le costruzioni sono di fabbriche, o di depositi nocivi e pericolosi, si deve rispettare la distanza che sia di caso in caso ritenuta necessaria a preservare i fondi vicini da ogni danno (art. 890). Il proprietario che ha subito lesione per violazione delle norme sulle distanze legali può agire contemporaneamente per ottenere sia la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, sia il risarcimento del danno causato dall’opera illegittima, considerando però che, dal momento in cui si attua la prima forma di tutela, la seconda copre soltanto i danni provocati dall’opera prima della sua eliminazione.