ONORIFICO, DIRITTO
. L'espressione "diritto onorifico" non è ignota al diritto positivo italiano, perché essa si trova nel codice di procedura civile del 1865 ancora vigente, che all'art. 81, nell'assegnare alla competenza del tribunale i giudizî non suscettivi di valutazione perché volgenti sopra oggetti non estimabili in denaro, annovera in modo esemplificativo, accanto alle controversie di stato e di tutela, quelle di diritti onorifici.
Con l'espressione "diritto onorifico" s'intendono gli onori in quando la legge consenta a chi ne sia investito non solo il libero uso, ma anche la conseguente facoltà di pretendere che gli altri si astengano dal far cosa che direttamente o indirettamente faccia ostacolo a che il titolare ponga in essere quegli atti, cui nel singolo caso la qualità onorifica dà diritto (C. Fadda). Ma, qualora effetto o accessione del diritto onorifico sia una prestazione che ha per contenuto un'utilità economica, e sia questo l'oggetto della contestazione e della conseguente protezione giuridica, si ricade nel campo comune del diritto patrimoniale.
Nei diritti onorifici si fanno rientrare anzitutto i titoli nobiliari. Il potere di riconoscere titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari già esistenti, di concederne dei nuovi, di autorizzare l'accettazione di quelli concessi dalle potenze estere, come di decretarne la perdita, spetta al re, che ha del pari il potere di stabilire le norme aventi forza di legge per l'acquisto, la successione, l'uso e la perdita di essi (r. decreti 21 gennaio 1929, n. 61, e 10 luglio 1930, n. 974). A tutela dei diritti nobiliari, e dopo l'esperimento dei rimedî amministrativi, è ammessa l'azione giudiziaria sia in caso di rifiuto o denegato riconoscimento, sia in confronto di chi abbia interesse ad opporvisi (v. araldica, consulta).
Di eguale natura sono le distinzioni che derivano dagli ordini cavallereschi (v.). Anche qui è attribuita al re la competenza esclusiva di mantenere gli ordini esistenti, di crearne dei nuovi, di prescriverne gli statuti; come alla competenza esclusiva del re è devoluta la collazione delle onorificenze secondo gli statuti degli ordini e la perdita o la revoca, sentita un'apposita commissione (r. decr. 1 ottobre 1850, n. 1100; r. decr. 28 settembre 1855, n. 1114; r. decr. 20 febbraio 1868, n. 4251; carta reale 3 giugno 1869; r. decr. 11 giugno 1896, n. 312; r. decr. 2 maggio 1901, n. 168; r. decr. 18 gennaio 1914, n. 38; r. decr. 30 dicembre 1923, n. 3167; r. decr. 30 dicembre 1929, nn. 2245 e 2246). Per quanto la decorazione cavalleresca sia una concessione amministrativa, il suo contenuto ha tutela giuridica e costituisce un diritto onorifico.
Fra i diritti onorifici vanno pure comprese le precedenze tra gli appartenenti alle varie cariche e dignità dello stato indicate nel r. decr. 16 dicembre 1927, n. 2210, nei riguardi sia delle cerimonie di corte sia delle funzioni pubbliche, e la formazione di apposite categorie delle persone che rivestono tali cariche e dignità nello stato come la regolamentazione legislativa dell'ordine di precedenza determina in ciascuna di esse il diritto subiettivo al riconoscimento del proprio rango e posto in occasione delle cerimonie e funzioni cui il decreto si riferisce. Anche quale diritto onorifico come sopra inteso è da considerare l'uso delle medaglie al valor civile, militare, aeronautico, o commemorative, o di benemerenza, o di onore; l'uso della croce al merito di guerra e dei distintivi di onore e di ogni altra decorazione istituita con decreto reale.
Diritto onorifico costituisce anche l'attestazione di preminenza conseguita nelle competizioni sportive (campionati di lotte pugilistiche, di gare podistiche, ciclistiche, automobilistiche, aeronautiche, di nuoto, ecc.), la cui tutela giuridica deriva dalle autorizzazioni amministrative, dai decreti che istituiscono i singoli enti sportivi, dal riconoscimento delle gerarchie con funzioni di controllo, dalle consuetudini che sono fonte di diritto, se non contrarie alle leggi.
E ancora fra i diritti onorifici va compreso indubbiamente il diritto di patronato (est iue honorificum quia patronus habet honorem praesentandi rectorem, ecc.; Panormitanus, Comm. in decr., III, fol. 179, n. 4, ed. ven. 1605), di cui la potestà di presentazione dell'ecclesiastico che va investito del beneficio è il contenuto principale, ma pur ad esso son connessi non pochi privilegi che nel loro insieme costituiscono l'honor, dal diritto alla palma, alla candela, alle preghiere, ecc., a quello di usare una sedia distinta in chiesa, di apporre lo stemma familiare o gentilizio sulla porta esterna, alle precedenze sui laici e ad altre prerogative secondo le consuetudini; le quali manifestazioni, accrescendo prestigio e decoro al patrono, e non riguardando la parte spirituale delle funzioni ecclesiastiche, formano oggetto di diritto civile, e quindi di tutela giuridica, laddove se ne contestasse l'uso. Tutela che appartiene alla giurisdizione civile, lai quale provvede all'applicazione delle norme di diritto canonico a meno che nei singoli casi non fossero in contrasto con quelle che il diritto positivo del regno ritiene di ordine pubblico.