Istituto giuridico dell’Italia meridionale, regolato anche dal Liber constitutionum di Federico II, per il quale chi stava per subire un danno ingiusto, nella persona o negli averi, otteneva protezione invocando il nome del sovrano e imponendo una somma che l’aggressore doveva pagare se persisteva nell’azione.
Defensae, nell’economia agraria medievale, erano detti terreni chiusi destinati al pascolo.