DEF
<dèf> s. m. – Sigla di Documento di economia e finanza. Rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria in Italia. Proposto dal governo e approvato dal Parlamento, esso indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine (medium term budgetary framework). Introdotto, a seguito della riforma della legge di contabilità del 1988 (l. 362/1988), con il nome di Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), la sua denominazione è stata modificata in Decisione di finanza pubblica (DFP) con la l. 196/2009. L’attuale denominazione deriva dalla l. 39/2011, che ha adeguato la tempistica e i contenuti delle procedure di programmazione al nuovo modello di governance economica dell’Unione Europea e in particolare al cosiddetto , il quale comporta l’anticipo alla prima metà dell’anno della definizione delle strategie di bilancio dei singoli stati membri e un più stretto coordinamento delle stesse mediante il coinvolgimento delle diverse istituzioni europee (Commissione europea; Consiglio dell’Unione Europea; Consiglio europeo; Parlamento europeo).
Contenuti. – Con il DEF vengono aggiornate le previsioni relative al quadro macroeconomico e al quadro di finanza pubblica a politiche invariate e a legislazione vigente e sono definiti gli obiettivi programmatici macroeconomici e di finanza pubblica, nonché l’articolazione degli interventi necessari per aggiustare gli andamenti tendenziali allo scenario programmatico. Il periodo di programmazione copre almeno un triennio e gli obiettivi di bilancio stabiliti acquisiscono una precisa valenza procedurale per quanto riguarda le future decisioni in materia. Il saldo programmatico della pubblica amministrazione, indicato nel documento per ciascuno degli anni compresi nel periodo di riferimento, rappresenta infatti un valore invalicabile nell’ambito della successiva decisione di bilancio, in quanto le procedure di bilancio in Italia sono caratterizzate, a partire dal 1988, dalla fissazione ex ante di un saldo prestabilito. Il vincolo giuridico associato a tale limite quantitativo ai fini della costruzione della manovra di finanza pubblica deriva dall’approvazione parlamentare (con una specifica risoluzione) del documento in questione. Le successive riforme della legge di contabilità hanno progressivamente arricchito il contenuto informativo del documento.
Composizione. – In base alla l. 39/2011 il DEF si compone di 3 sezioni: la prima recepisce l’aggiornamento del Programma di stabilità, ovvero il documento programmatico in materia di finanza pubblica che i singoli stati membri dell’UE devono sottoporre annualmente alle autorità europee in base alle regole del Patto di stabilità e crescita (v). Analogamente la terza sezione del documento recepisce il contenuto di un altro documento programmatico previsto dalle regole europee, il Programma nazionale di riforme, con cui ciascuno Stato membro delinea le riforme economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona. La seconda sezione contiene informazioni relative agli andamenti macroeconomici e di finanza pubblica nel periodo di riferimento del documento e ne rappresenta la parte ‘italiana’, non prevista dalla normativa europea. La scelta operata con la citata l. 39/2011 è stata dunque quella di accorpare in un unico atto il documento programmatico già previsto dalla cornice interna di contabilità e finanza pubblica e quelli da presentare in sede europea. Il recepimento all’interno del DEF dell’aggiornamento del Programma di stabilità, la cui presentazione da parte degli stati membri è stata anticipata al 30 aprile nell’ambito del semestre europeo, ha comportato la necessità di anticipare il termine di presentazione del documento al 10 aprile, rispetto al termine del 15 settembre già previsto per la DFP (il termine per il DPEF era invece il 30 giugno).