imposta, credito di
Diritto soggettivo di credito dell’ente impositore a fronte del quale sta un debito o prestazione d’i. del soggetto passivo, il quale deve pagare la somma equivalente all’ammontare di i. dovuto. Il concetto è mutuato dal diritto tributario tedesco (Steuerforderung).
Nel linguaggio legislativo tributario si distinguono diversi significati attribuibili all’espressione, che si concretizzano in distinte fattispecie normative.
Credito d’i. in riferimento ai privilegi di cui godono i tributi dello Stato e degli enti locali (art. 56 del d.p.r. 602/1973). In questo caso il termine designa il credito dello Stato e dell’ente locale per tributi diretti o indiretti, come più esplicitamente si esprimono gli artt. 2752, 2759 e 2771 c.c.
Il credito d’i. per gli utili distribuiti da società di capitali (artt. 14 e 92 del d.p.r. 917/1986) è una percentuale fissa dell’ammontare degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile del socio, la quale deve essere computata in aggiunta all’importo degli utili stessi. Il risultato di tale somma concorre a formare la base imponibile (➔) del socio percepiente. Ma per calcolare il debito d’i. occorre tenere conto, oltre che dell’applicazione dell’aliquota (➔) alla base imponibile, anche dell’importo di credito d’i. che è stato computato in aumento dell’imponibile, il quale va detratto dall’i. dovuta. ● Il credito d’i. per i redditi prodotti all’estero (artt. 15 e 92 del d.p.r. 917/1986) consiste nella percentuale variabile d’i. italiana afferente al reddito di fonte estera, che rappresenta il limite massimo entro il quale si deduce l’ammontare d’i. definitivamente corrisposta all’estero.
Il credito d’i., in riferimento a qualsiasi credito derivante dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del d.p.r. 600/1973 (art. 41 del d.p.r. 602/1973), indica il diritto di rimborso che spetta al soggetto passivo della maggior somma da esso già versata mediante ritenute (➔ ritenuta) d’acconto, versamenti d’acconto (➔ versamento) e versamenti diretti (come nel caso dell’IRPEF o dell’IRES), allorché risulti inferiore l’ammontare d’i. dovuta in base alla dichiarazione e liquidata d’ufficio, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalla stessa dichiarazione e relativi allegati. In tal caso il credito d’i. è fattispecie d’indebito, che si ricollega al rimborso d’ufficio in base alla dichiarazione liquidata ex art. 36 bis sopra citato.
Il termine credito d’i., per indicare i crediti relativi ai redditi di fonte estera e gli utili distribuiti (art. 42 d.p.r. 600/1973), si ritrova a proposito dell’avviso d’accertamento, d’ufficio o in rettifica, che deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati delle aliquote applicate e delle i. liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta.