lavoro, contratto collettivo di
Accordo stipulato fra un datore di l. (o un insieme di essi) e un’associazione di lavoratori, che definisce principi generali relativi al trattamento economico (aspetto economico) e alle condizioni lavorative (aspetto normativo), alle quali dovranno uniformarsi i contratti individuali. Il contratto non disciplina direttamente i singoli rapporti di l., ma rappresenta il presupposto a cui essi dovranno adeguarsi. Esso ha, in generale, sia un contenuto normativo, riguardante le disposizioni che hanno efficacia nei singoli rapporti di l. regolati nel settore di appartenenza, sia un contenuto obbligatorio, che disciplina le relazioni tra i soggetti firmatari dell’accordo stesso (organizzazioni dei lavoratori e associazioni datoriali), fissando, per es., clausole di tregua sindacale a garanzia del regolare svolgimento delle trattative.
Lo scopo del contratto è quello di definire condizioni omogenee e non derogabili, da applicare a tutti per evitare la competizione sia tra i lavoratori, che potrebbero altrimenti accettare retribuzioni (➔ retribuzione p) inferiori a quelle pattuite, al fine di ottenere un’occupazione, sia tra i datori di l., che altrimenti godrebbero di un vantaggio rispetto ai concorrenti che pagano i salari fissati dal contratto. Le intenzioni sono dunque buone, ma i risultati possono consistere in meno, o meno stabili, posti di lavoro per i dipendenti (➔ lavoro, domanda di) e/o minori salari.
Nell’ordinamento italiano, l’unico tipo di contratto che possa realizzarsi è quello di diritto comune, regolato, cioè, dalle norme di diritto comune in materia contrattuale (art. 1322 c.c.). Come tutti gli altri contratti disciplinati dal codice civile, quindi, apparentemente non ha efficacia erga omnes, ma vincola solo gli associati alle organizzazioni sindacali che lo hanno stipulato. Tuttavia, la giurisprudenza ne ha comportato l’estensione soggettiva, utilizzandolo come riferimento per la determinazione dell’equa retribuzione (art. 36 Cost.). Data la funzione di tutela della contrattazione collettiva, è stabilito che le disposizioni previste dal contratto collettivo di l. non possano essere derogate dal contratto individuale di l., tranne nel caso in cui esso preveda disposizioni più favorevoli per il lavoratore: eventuali clausole peggiorative sono giudicate nulle. L’accordo interconfederale del 1993 ha previsto la coesistenza di diversi livelli di contrattazione (➔ contrattazione, struttura della). L’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 2009 (esteso anche al settore pubblico) ha confermato tale articolazione della contrattazione su più livelli con la coesistenza di contratti collettivi nazionali e di secondo livello. Nella prassi, i contratti sono siglati in sede di contrattazione solo dalle associazioni sindacali che aderiscono alle principali confederazioni, mentre le altre organizzazioni li sottoscrivono in separata sede. La l. 936/1986 ha istituito presso il CNEL (➔) l’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro. Esso raccoglie gli atti di contrattazione collettiva a livello nazionale nei settori privato e pubblico, gli accordi fra governo e parti sociali, le intese interconfederali e i contratti collettivi nazionali quadro.