conclave
Riunione plenaria dei cardinali, riuniti in clausura, che elegge il nuovo papa. L’origine del c. si fa risalire all’elezione di Gregorio X, quando, dopo 18 mesi di vacanza, i viterbesi rinchiusero i cardinali, riuniti nel palazzo papale di Viterbo, per indurli a designare il nuovo pontefice. Le maggioranze richieste per l’elezione del papa e i sistemi di votazione variarono nel tempo. Le votazioni potevano avvenire per scrutinio (votazione normale fino al raggiungimento della maggioranza richiesta), per acclamazione, per compromissum (nel caso in cui l’impossibilità dell’accordo spingeva a delegare la scelta dell’eletto ad un piccolo gruppo di cardinali), per accesso (quando un candidato era giunto vicino alla maggioranza richiesta si poteva chiedere ai cardinali che non lo avessero votato di farlo). Gregorio XV nel 1621 rafforzò la segretezza del voto, impose la maggioranza dei due terzi e rese più difficile il ricorso alla nomina per acclamazione, pratica che poteva favorire i capi delle fazioni cardinalizie. A condizionare soprattutto i c. fu però, fino agli inizi del 20° sec., la pratica dell’esclusiva: ossia una sorta di diritto di veto che le monarchie europee potevano opporre di fronte a candidature non gradite. Sede esclusiva dei conclavi in Età moderna fu il Vaticano, con l’eccezione di Pio VII che fu eletto nel 1800 a Venezia, e nel 19° sec., fino al 1870, sede del c. fu il palazzo del Quirinale. La costituzione Vacantis Apostolicae sedis (1945) detta che il c. debba riunirsi in territorio vaticano, al massimo entro 20 giorni dalla morte del papa e che vi partecipino come elettori tutti i cardinali che non hanno ancora compiuto 80 anni (norma introdotta da Paolo VI nel 1975); nell’insieme non devono superare il numero di 120. Secondo la più recente costituzione Universi Dominici gregis (1996), l’elezione può avvenire soltanto attraverso lo scrutinio segreto; sono richiesti i due terzi dei voti, ma, se l’elezione non avviene entro il trentaquattresimo scrutinio, si può procedere all’elezione per maggioranza assoluta, anche votando soltanto i due nomi che nello scrutinio immediatamente precedente abbiano ottenuto i maggiori suffragi. Il cerimoniale del c. prevede che dopo ogni scrutinio le schede vengano bruciate; da questa combustione, con l’aiuto di paglia bagnata o secca o di qualche altra sostanza, risulta il fumo nero o bianco che annuncia il risultato negativo o positivo degli scrutini.