COCOPRO (contratto di collaborazione a progetto)
COCOPRO (contratto di collaborazione a progetto) Tipologia di rapporto di lavoro disciplinato dalla l. 30/2003 (➔ Biagi, legge) con la finalità di contrastare collaborazioni coordinate e continuative (➔ COCOCO), utilizzate a scopo elusivo delle norme sul lavoro subordinato e per estensione chi lavora con tale contratto: i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, infatti, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal lavoratore, in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa; il COCOPRO deve indicare specificamente in forma scritta il progetto o programma di lavoro. Il compenso corrispettivo della prestazione deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto di quanto normalmente corrisposto per analoghe prestazioni di lavoro autonomo, nel luogo di svolgimento del rapporto, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento. Questo tipo di contratto è necessariamente a termine e la sua durata è in funzione dei tempi di esecuzione del progetto, anche se è legittimo il rinnovo, qualora non abbia finalità elusive della disciplina vigente. In caso di gravidanza, malattia e infortunio del collaboratore a progetto, si determina una sospensione del rapporto, senza erogazione della corrispettiva retribuzione. Salvo diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta alcuna proroga del contratto, che si estingue alla scadenza. Soltanto in caso di gravidanza si ha una proroga di 180 giorni, a meno di una più favorevole disposizione del contratto individuale. In generale, al lavoratore a progetto vengono applicate tutte le tutele previste per le collaborazioni coordinate e continuative. Il d.d.l. 3249/2012 reca alcune disposizioni volte a razionalizzare il COCOPRO e a ridurne l’utilizzo improprio in sostituzione di contratti di lavoro subordinato. Tale obiettivo è perseguito prevedendo disincentivi tanto normativi quanto contributivi. Si richiede in primo luogo una definizione più stringente del progetto, che non può essere identificato con l’obiettivo aziendale nel suo complesso. La mancata individuazione del progetto determina ipso facto la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’istituto viene tendenzialmente limitato a mansioni non meramente esecutive o ripetitive così come eventualmente definite dai contratti collettivi, al fine di enfatizzarne la componente professionale. Qualora l’attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dall’impresa committente, vi è la presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro, salve le prestazioni di elevata professionalità. Viene limitata la facoltà del datore del lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto e/o anteriormente alla scadenza del termine: il recesso può essere esercitato nelle sole ipotesi di giusta causa o di inidoneità professionale del collaboratore che renda impossibile la realizzazione del progetto, oltre che nel caso di cessazione dell’attività cui il progetto è inerente. Sul versante contributivo, è introdotto un incremento dell’aliquota in modo tale da proseguire il percorso di avvicinamento alle aliquote previste per il lavoro dipendente.