CADI (fr. cadi, kadi, qâdhî; sp. cadí; ted. Kadi; ingl. cadi)
È l'arabo qāÿī (pronunziato qāẓī in persiano, turco e hindūstānī), "colui che decide" (una questione, una controversia, ecc.), designazione tecnica del magistrato che, in nome e per delega del sovrano, amministra la giustizia secondo la sharī‛ah o diritto musulmano canonico. Secondo il diritto pubblico dell'Islām, l'amministrazione della giustizia è una delle prerogative del sovrano, il quale perciò è il giudice supremo e, quando lo voglia, può sostituirsi al cadi o limitarne la competenza. La nomina del cadi è quindi devoluta al sovrano, il quale tuttavia può delegare il diritto di nomina ai governatori delle provincie; solo in casi di turbolenze o d'impossibilità d'una nomina regolare governativa si ammette l'elezione del cadi per opera delle persone del luogo. Il cadi può essere revocato o trasferito dal sovrano o dall'altra autorità che lo abbia nominato; a sua volta egli può nominare suoi sostituti (nā'ib, al plurale nuwwāb) o per tutte le funzioni entro una determinata parte della sua circoscrizione giudiziaria oppure per il disbrigo di particolari generi di questioni, p. es. matrimonî, successioni, ecc., e questi suoi sostituti sono da lui revocabili e cessano senz'altro dall'ufficio quando cessi colui che li ha scelti.
Il cadi è giudice unico, non conoscendosi nell'islamismo collegi giudicanti; la sua sentenza è valida per qualsiasi paese musulmano, anche se dipendente da altro sovrano, ed è inappellabile, salvo il ricorso al ḥāshib al-maẓālim o magistrato preposto alla repressione dei soprusi, quando si abbia serio motivo di presumere esservi stata corruzione del giudice. In teoria le attribuzioni del cadi si estendono a tutti i campi del diritto civile e penale, nonché alle funzioni tutorie riguardo a minorenni e incapaci o donne prive di tutore naturale e alla vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni pie o waqf; ma non di rado nella pratica sovrani e governatori avocavano a sé cause penali e parte di quelle civili che non richiedessero speciali cognizioni giuridiche; cosicché dalla metà del sec. XIX in tutti i paesi musulmani del bacino del Mediterraneo le attribuzioni dei cadi erano limitate quasi esclusivamente alle questioni riguardanti la famiglia, le successioni, la tutela, la vigilanza sui beni waqf, il taglione e la composizione del sangue. Il cadi deve giudicare secondo la scuola (madhhab) giuridica alla quale appartiene, salvo qualche eccezione che qui non è il luogo di esaminare; perciò nelle grandi città nelle quali fossero numerosi abitanti di varie scuole si avevano cadi per ciascuna di queste, talché ancor oggi a Tunisi e ad Algeri esiste tanto il cadi di scuola mālikita (quella della grande maggioranza) quanto il cadi ḥanafita. Nel già Impero ottomano soltanto intorno alla metà del sec. XIX furono soppressi i cadi non hanafiti, senza riguardo alla scuola o alle scuole della gran maggioranza della popolazione locale.
Nel 1924 la Turchia soppresse i cadi e deferì ai tribunali ordinarî la parte di diritto musulmano ch'era rimasto di loro competenza; poi, con il codice civile pubblicato il 4 aprile 1926 ed entrato in vigore sei mesi dopo, soppresse addirittura l'uso del diritto musulmano. Nell'India l'amministrazione inglese abolì i cadi, pur facendo applicare lo statuto personale islamico agl'indigeni musulmani mediante i tribunali anglo-indiani comuni a tutte le confessioni indigene. Negli altri paesi musulmani sottoposti a dominio europeo (incluse le colonie italiane) i cadi sono nominati dai governatori; in Algeria la scelta è fatta dal governatore generale, ma il decreto di nomina è emanato dal ministro guardasigilli.
Nei paesi arabi d'Oriente, incluso l'Egitto, per alcuni secoli si usò dare al cadi della capitale o d'una città capoluogo di vasto territorio (Baghdād, Cairo, Aleppo, Damasco, Gerusalemme ecc.) il titolo di qāÿi al-quÿāh cioè cadi dei cadi o, nell'uso europeo, gran cadi; a torto si è ritenuto e si continua a ritenere che questo gran cadi fosse il capo gerarchico di tutta la magistratura, ossia di tutti gli altri cadi dello stato. Nei paesi arabi occidentali e in Spagna vi corrispondeva il titolo di qāÿí al-giamāah cioè cadi della comunità.
Secondo le buone norme musulmane, osservate anche nell'Impero ottomano fino alla legge del 13 muḥarram 1290 èg. (13 marzo 1873), il cadi, in quanto tale, non dovrebbe ricevere stipendio.
Dal vocabolo arabo con l'articolo al-qāÿī, deriva, con significato alquanto mutato, lo spagnolo alcalde (v).
Bibl.: Oltre ai varî trattati europei e arabi di diritto musulmano (in italiano ricordiamo il Juynboll ed il Santillana) si veda: H.F. Amedroz, The office of Kadi in the Akkam Sulṭaniyyah of Māwardī, in Journal of the Royal Asiatic Society, Londra 1910, pp. 761-796; la prefazione di J. Ribera alla Historia de los jueces de Córdoba por Aljoxani (al-Khúshani), Madrid 194: C. Snouck Hurgronje, in Zeitschr. d. Deutsch. Morgenländ. Gsellsch., LIII, Lipsia 1899, pp. 154-160, 163-166 (ristampato nei suoi verspreide Geschriften, II, Bonn e Lipsia 1923, pp. 401-407, 410-413); G. Bergsträsser, in Z.d.D. Morg. Ges., LXVIII (1914), pp. 396-417; G. Wiet, in Journ. R. Asiat. Soc., Londra 1914, pp. 768-777; A. Heidborn, Droit public et administratif de l'Empire Ottoman, I, Vienna 9108-1912, pp. 258-266.