BENEFICENZA e ASSISTENZA (VI, p. 618)
L'Ente opere assistenziali del Partiio nazionale fascista. - Nelle condizioni di disagio create anche in Italia dalla crisi economica mondiale, il Partito nazionale fascista è stato da B. Mussolini stimolato a predisporre un vasto piano di assistenza alle più umili categorie dei cittadini. Azione, quindi, diretta del partito in quello che il Duce ha definito "sistema di solidarietà sociale del fascismo". Quest'opera si cominciò a svolgere prima attraverso i fasci femminili, e quindi attraverso l'Ente opere assistenziali (E.O.A.), organo fondato nel maggio 1931, presso ogni federazione provinciale dei fasci di combattimento.
Gli E.O.A. provinciali erano messi alle dipendenze del segretario del P.N.F. Nel dicembre 1931 il Duce tracciava al nuovo direttorio del partito le direttive di questa vasta opera assistenziale, da organizzare e da tenere permanentemente mobilitata, soprattutto in favore dei disoccupati e delle loro famiglie. In seguito a ciò l'istituzione riceveva contributi che le procuravano un incremento insperato. Gli E.O.A. disciplinavano e coordinavano pertanto in provincia tutte le preesistenti opere di pubblica beneficenza, ottenendo così la realizzazione di un magnifico complesso di provvidenze che per ordine, efficacia, tempestività, non ha pari in nessun'altra nazione. Gli E.O.A. erano presieduti dai segretarî federali dei capoluoghi, amministrati dal segretario federale amministrativo; tre sindaci, nominati dal prefetto della provincia, ne avevano il controllo; e ne facevano parte le seguenti autorità provinciali: la fiduciaria provinciale dei fasci femminili; i presidenti del comitato provinciale dell'Opera Nazionale Balilla, della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, del consorzio provinciale antitubercolare, del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana, della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, della federazione provinciale dell'Associazione nazionale combattenti; il medico provinciale e i rappresentanti dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.
Analogamente, in ogni comune, venne istituito e composto un comitato, il quale esplicava la sua attività dietro le direttive del comitato provinciale.
Oltre a quelli su accennati, gli E.O.A. adempivano anche ai seguenti altri compiti: organizzazione del "Natale del Duce" e della "Befana fascista"; istituzione, gestione e sorveglianza delle colonie permanenti, temporanee e diurne, secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti; assistenza, nelle provincie interessate, alla mano d'opera addetta alla monda del riso, alla vendemmia, alla raccolta delle olive.
Una delle attività più vaste e imponenti fra quelle esercitate dagli E.O.A. fu certamente la creazione e il potenziamento di colonie marine, montane, fluviali, elioterapiche, ecc., cui sono stati dati cosl un grande impulso e una perfetta unità d'indirizzo, la quale ha permesso anche un più rapido perfezionamento tecnico e organizzativo. Nel 1933 furono istituite dagli E.O.A. 2022 colonie, nelle quali furono inviati 405.142 bambini; nel 1934 2492 colonie, con l'invio di 506.635 bambini.
Tra le numerose forme di assistenza ai lavoratori merita, per la sua importanza, uno speciale rilievo quella a favore delle mondariso e dei loro bambini, in passato lasciati nel più grande abbandono. Si pensi che all'epoca della monda del riso, maggio-giugno, circa 180.000 mondine lasciano le loro case, i loro bambini e i loro uomini per recarsi in risaia. Posti di ristoro e di ricovero sono pure stati istituiti dalle federazioni dei fasci di combattimento di Agrigento, Bari, Brindisi, Catania, Catanzaro, Chieti, Foggia, Lecce, Messina, Ragusa, Roma, Siracusa e Teramo, per venire in soccorso alla mano d'opera addetta alla vendemmia, in gran parte formata di donne e di ragazzi.
Analogamente è stato fatto, in particolare, presso le aziende agricole delle provincie di Taranto, Matera, Cosenza e Reggio di Calabria, a favore della mano d'opera addetta alla raccoltà delle olive. Già dal 1928, in accordo con la segreteria dei fasci all'estero, è demandata ai fasci femminili l'assistenza alle madri italiane residenti all'estero, che rimpatriano temporaneamente per dare alla luce in Italia le loro creature. Così, ad esempio, dal 10 settembre 1928 al 29 agosto 1934 sono state assistite 11.512 gestanti rimpatriate dalla Francia con una spesa globale di lire 1.902.100.
A dimostrare l'estensione e il continuo incremento dell'attività degli E.O.A. possono valere alcuni dati statistici, relativi agli anni 1931-32 e 1934-35. Nell'anno X il numero delle persone assistite nei capoluoghi di provincia fu di 1.505.750, e nei varî comuni di provincia fu di 3.429.529; nell'anno XIII, nel solo periodo novembre-aprile sono state assistite quasi giornalmente 3.014.452 persone; nei sei mesi dal maggio all'ottobre sono state assistite 362.465 persone.
Così, a parte l'assistenza sopra ricordata, in viveri, indumenti, alloggi ecc., la somma di denaro liquido erogata globalmente nell'anno X fu di L. 5.480.197, nell'anno XII di L. 7.160.899 e nell'anno XIII di L. 11.275.133. Ma come si è detto, quella in denaro non rappresenta che una minima parte dell'immensa spesa sostenuta da tutti gli E.O.A.
L'E.O.A. ha cessato di funzionare in seguito alla creazione degli enti comunali di assistenza (v. sotto).
Gli enti comunali di assistenza. - L'ordinamento amministrativo della beneficenza è stato del tutto mutato dalla legge 3 giugno 1937, n. 847, che ha istituito in ogni comune l'ente comunale di assistenza per sostenere gl'individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolari necessità. A detto ente sono stati attribuiti i compiti assegnati dalle leggi vigenti alla congregazione di carità, alla quale l'ente si è sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare. Cosicché, la norma di cui all'art. 832 cod. civ., per la quale le dìsposizioni a favore dei poveri e altre simili espresse genericamente s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo del domicilio del testatore al tempo della sua morte e sono devolute all'istituto locale di carità, è, per la nuova legge, riferibile all'ente comunale di assistenza succeduto alla congregazione di carità, che doveva esistere, per la legge del 1890, in ogni comune. Stabilisce infatti, l'art. 6 della predetta legge che con la sua entrata in vigore sono di diritto trasferiti ad ogni ente comunale di assistenza il patrimonio della congregazione di carità del rispettivo comune, le attività a questa spettanti per qualsiasi titolo e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a essa affidate. Inoltre la stessa legge, mentre prevede la fusione con l'ente comunale delle altre opere esistenti nel comune aventi lo stesso fine, stabilisce il decentramento di altre particolari istituzioni. Si può, invero, far luogo al decentramento, con amministrazione autonoma, delle istituzioni di assistenza e beneficenza già amministrate dalla congregazione di carità aventi fini diversi dall'assistenza generica, immediata o temporanea, come ospedali, ricoveri di vecchi e inabili, orfanotrofî, perseguendo così gli scopi fissati dai fondatori. Infine la legge ha autorizzato il governo del re ad emanare il testo unico delle leggi sulle istituzioni pubbliche di assistenza, a procedere al relativo ordinamento; ma già analoga autorizzazione era stata data dalla legge 13 giugno 1935, n. 1344, per modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni sulla beneficenza, emanate o da emanare fino alla pubblicazione del testo unico.
Un'altra modificazione si è avuta per la rivalsa delle spese di spedalità o dei manicomî con la legge 3 dicembre 1931, n. 1580. Anche il decreto legislativo del 1923 si era occupato di questa materia; ma la legge del 1931, ha adottato un nuovo criterio. Per ottenere dai ricoverati non indigenti, e, in caso di loro morte, dagli eredi legittimi e testamentarî la rivalsa di dette spese, le amministrazioni degli ospedali, dei comuni e dei manicomî pubblici, sulla base degli accertamenti eseguiti, sono stati autorizzati a comunicare nei modi di legge, ai singoli obbligati, l'ammontare della somma da rimborsare, i motivi per cui viene chiesto il rimborso e le modalità di pagamento. Il credito è privilegiato qualunque sia il tempo per il quale sono state sostenute le spese di ospedalità, e prende grado insieme con le spese di cui al n. 3 dell'art. 1956 cod. civ. L'azione di rivalsa può essere sperimentata anche verso i congiunti dei ricoverati stessi, nell'ordine stabilito dall'art. 142 del cod. civ., i quali siano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo di ricovero, e si trovino in condizioni di sostenere, in tutto o in parte, l'onere della degenza. È rimasta immutata la norma che fa salva l'azione di rivalsa da parte dei comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere il rimborso verso i ricoverati che dagli accertamenti eseguiti risultino non trovarsi in condizioni di povertà.
Bibl.: R. Vuoli, La riforma dell'amministrazione delle congregazioni di carità, Milano 1933.