Mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, consistente nell’attribuzione ai creditori di un’azione giudiziaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato oggettivamente pregiudizio alle ragioni creditorie (art. 2901 c. c.). L’azione revocatoria (detta anche pauliana) suppone un comportamento attivo del debitore, il quale, mediante atti di disposizione del proprio patrimonio (comprensivi tanto delle sottrazioni attuali di garanzie patrimoniali quanto di quelle virtuali, quali, per es., la prestazione di garanzia per debiti altrui), abbia prodotto oggettivo pregiudizio alle pratiche possibilità di soddisfacimento dei creditori. La legge richiede, perché l’azione possa essere intentata, che, oltre al verificarsi del presupposto ora indicato, il debitore conosca il pregiudizio che l’atto di disposizione arreca ai creditori: più precisamente, se l’atto è a titolo gratuito è sufficiente la consapevolezza del debitore, mentre se l’atto è a titolo oneroso deve concorrere anche quella dell’avente causa. È legittimato all’azione revocatoria anche il creditore il cui diritto sia soggetto a condizione o a termine. La medesima azione è ammessa anche contro atti di disposizione anteriori al sorgere del debito (eccezione al principio dell’anteriorità del credito), se preordinati dolosamente a pregiudicare il soddisfacimento del credito successivamente contratto. Nell’azione revocatoria l’attore (creditore) deve provare l’esistenza delle condizioni richieste (atto di disposizione, pregiudizio per il creditore, consapevolezza del pregiudizio). Ottenuto il provvedimento dichiarativo dell’inefficacia degli atti di disposizione compiuti in pregiudizio dei creditori, gli interessati (o l’interessato) possono promuovere nei confronti dei terzi aventi causa le azioni esecutive o conservative sui beni che hanno formato oggetto dell’atto dichiarato inefficace (art. 2902 c.c.). Il termine per la prescrizione dell’azione revocatoria è di 5 anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.). Diversa disciplina è prevista per l’azione revocatoria fallimentare, che beneficia di particolari facilitazioni di prova, costituite da presunzioni di frode. La legge fallimentare prevede due categorie di atti: a) atti a titolo gratuito, che sono privi di effetto, rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; sono eccettuati i regali d’uso, gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, sempre che la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante; nella stessa categoria rientrano i pagamenti di debiti non scaduti, che sono soggetti ad analogo regime; b) atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie che presentano anomalie tali da far ritenere l’esistenza di un accordo fraudolento tra imprenditore e terzo a danno dei creditori.
Della sorte del creditore-attore nell’azione revocatoria pendente alla data di dichiarazione di fallimento di Fabio Cossignani