azienda municipalizzata
Ente che opera all’interno della pubblica amministrazione, privo di personalità giuridica autonoma, introdotto con la l. 103/1903 al fine di perfezionare il processo di affidamento ai Comuni della gestione dei principali servizi di pubblica utilità (➔).
Nei primi anni del 20° sec., il progressivo incremento demografico, congiuntamente all’intensificarsi dei trasferimenti nei centri urbani della popolazione agricola, accentuò notevolmente la pressione della domanda sui principali servizi di pubblica utilità (gestione dell’acqua, servizi energetici, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti ecc.). Urbanesimo e crescita demografica alimentarono, oltre allo sforzo di realizzare un adeguamento del parco infrastrutturale, un intenso dibattito politico, concentrato sulla necessità di trasferire gradatamente la gestione di tali servizi agli enti locali, sottraendoli all’esercizio privatistico delle concessioni. Il dibattito culminò con la promulgazione della l. 103/1903, la quale introdusse il principio dell’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, dando di fatto avvio al cosiddetto processo di municipalizzazione. Fra le principali novità, la legge sancì l’introduzione nell’ordinamento italiano delle a. m. (o a. municipali), definite «un’organizzazione strumentale per lo svolgimento dei compiti e l’espletamento dei servizi dei comuni». Principali organi delle a. m. erano la commissione amministrativa e il direttore. Al consiglio comunale era riservata ogni competenza collegata all’assunzione diretta del pubblico servizio e al regolamento aziendale. Le a. m. erano sottoposte al controllo del prefetto in caso di gravi e persistenti irregolarità, conducendo a un eventuale decreto di revoca dell’affidamento del servizio qualora fosse stato provato, attraverso apposite indagini, il perdurare dello stato di irregolarità.
Già dal secondo dopoguerra, per via degli ingenti deficit che annualmente erano realizzati, il sistema delle a. m. dimostrò la propria debolezza nel perseguimento dell’obiettivo di gestione efficiente dei servizi pubblici. Attraverso alcuni passaggi normativi sviluppatisi tra gli anni 1990 e 2000, la figura dell’a. m. è confluita in quella dell’a. speciale quale «ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale» (art. 114 d. legisl. 217/2000). La sua gestione è affidata a un consiglio di amministrazione, un presidente e un direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. La ratio dell’evoluzione normativa è quella di informare la gestione dei servizi pubblici ai canoni dell’imprenditorialità privata, operando all’interno di un ambiente che, nonostante la sua natura, possa il più possibile essere assimilato a un mercato aperto alle dinamiche concorrenziali.