ASSESSORE (IV, p. 999)
Nel nuovo ordinamento della Corte d'assise (decreto legislativo 23 marzo 1931, n. 249), il collegio di questa corte risulta composto di 2 magistrati e di 5 assessori popolari: questi ultimi in qualità di "elementi esperti della vita e dei sentimenti del popolo" atti a "integrare il giudizio del magistrato".
Essi sono nominati con decreto reale su proposta del ministro per la Giustizia. Per ogni circolo di assise il ministro forma un albo degli assessori, nel quale l'assessore viene iscritto solo dopo avere prestato giuramento. Per la nomina ad assessore occorre essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici, aver superata l'età di 30 ma non quella di 65 anni, essere di sesso maschile, di buona condotta morale e politica, appartenere a una delle categorie previste dalla legge. Causa d'incompatibilità sono la qualità di magistrato, di militare in servizio attivo, di funzionario o agente di pubblica sicurezza, di avvocato o procuratore iscritto in un albo, ecc. Nove assessori sono chiamati a prestare servizio per ciascuna sezione della Corte di assise, ma solo cinque prestano in ciascun processo servizio effettivo.
L'assessore è pubblico ufficiale in quanto esercita temporaneamente e per obbligo una funzione giurisdizionale.
Diritto canonico. - In genere fu lasciato in facoltà dei vescovi il servirsi dell'opera di assessori: ma per alcune cause, per es. quelle di eresia (X, 5, 2, 11), la presenza di essi fu obbligatoria. Leone X anzi con la costituzione Regiminis universalis Ecclesiae del 4 maggio 1515 (par. 9) stabilì che a richiesta delle parti gli assessori dovessero sempre coadiuvare i giudici che non fossero almeno in altero iurium graduati. I vicarî generali ora ebbero funzioni di giudici ora di assessori presso i tribunali dei vescovi. Il codice di diritto canonico permette al giudice unico di servirsi dell'opera di due assessori, ma prescrive che siano scelti tra i giudici sinodali (can. 1575).
Nelle congregazioni del S. Uffizio, concistoriale e orientale, che sono presiedute dal papa, l'assessore è la terza autorità, la quale segue immediatamente quella del cardinale segretario. In tali congregazioni l'assessore esercita sostanzialmente tutti i poteri che nelle congregazioni presiedute da cardinali spettano al segretario. Egli perciò ha la direzione immediata di tutto il lavoro della congregazione, sottopone le questioni più gravi al parere dei consultori e prepara le posizioni per le decisioni dei cardinali.