ALTA CORTE per la Regione siciliana
Nel nuovo ordinamento costituzionale dello Stato italiano regolato dalla costituzione repubblicana entrata in vigore il 1° gennaio 1948, la Sicilia costituisce una Regione autonoma (v. Sicilia, in questa App.). Le disposizioni dello statuto della Regione (r. decr. legisl. 15 maggio 1946, n. 455; legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2) conferiscono agli organi di questa attribuzioni amministrative e legislative su numerose e importanti materie. Fu perciò ravvisata, al momento stesso della redazione di esso, la necessità di istituire un organo apposito, idoneo a garantire l'osservanza dei limiti delle rispettive attribuzioni da parte della Regione nei confronti dello Stato e dello Stato nei confronti della Regione, nonché dei principî sanciti dalla Costituzione, e ciò anche al fine di assicurare la certezza giuridica, che avrebbe potuto essere messa in forse da altri sistemi, come quello del cosiddetto sindacato diffuso di legittimità, attribuito ai giudici ordinarî e amministrativi.
Negli articoli 24-30 dello statuto speciale fu quindi prevista la istituzione di un'Alta Corte, con sede in Roma, composta di sei membri effettivi e due supplenti, oltre un presidente e un procuratore generale. L'organo avrebbe avuto struttura paritetica, in quanto i giudici sarebbero stati eletti in numero pari dalle assemblee legislative dello Stato (Parlamento in seduta comune delle due Camere) e della Regione, mentre il presidente e il procuratore generale sarebbero stati nominati dai giudici. Anche l'onere finanziario era ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione (art. 24).
La competenza dell'organo si trova così definita: "L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità: a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale; b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione" (art. 25). "L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale" (art. 26). Tale procedimento penale può essere promosso peraltro anche per iniziativa di un Commissario, organo permanente di nomina governativa statale, legittimato ad impugnare entro un termine di cinque giomi dalla comunicazione ricevuta le leggi approvate dall'Assemblea regionale (art. 27 e 28; per le disposizioni di attuazione di queste norme si vedano i decreti legislativi 10 maggio 1947, n. 307, e 15 settembre 1947, n. 942).
In seguito all'approvazione dello statuto l'Alta Corte fu ben presto costituita e funzionò ininterrottamente dal 1948 (la prima decisione reca la data del 5 luglio 1948) al 1955. Senonché, alla fine di tale anno, fu costituita la Corte costituzionale (v.), i membri della quale prestarono giuramento il 15 dicembre 1955 e si riunirono per la prima volta il 23 gennaio 1956. Di essi, tre facevano parte dell'Alta Corte per la Regione siciliana, uno ne era anzi il presidente; essi rassegnarono le dimissioni dall'Alta Corte e non sono stati sostituiti, di guisa che l'organo non è stato più convocato.
Il problema della possibile coesistenza dei due organi di garanzia costituzionale è stato ed è tuttora ampiamente e talora vivacemente dibattuto nella dottrina e negli ambienti politici; per la sua soluzione nell'uno o nell'altro modo sono stati presentati diversi disegni di legge, che non sono peraltro giunti, fino a tutto settembre 1960, all'approvazione da parte delle due Camere legislative. La Corte costituzionale, investita della questione con un gruppo di ricorsi proposti dal presidente del Consiglio dei ministri contro varie leggi regionali, la decise con sentenza 9 marzo 1957, n. 38, affermando il principio dell'unità della giurisdizione costituzionale, espresso nell'unicità dell'organo competente ad amministrarla.
Essa ha aggiunto che la Costituzione e le leggi successive hanno regolato ex novo e senza riserve l'intera materia, attribuendo alla Corte costituzionale tanto il potere di conoscere dei giudizî di legittimità costituzionale delle leggi siciliane e delle leggi dello Stato rispetto alla Regione e nei limiti territoriali di questa, quanto l'altro di risolvere i conflitti di attribuzione e, con ciò, anche di giudicare quelle controversie di costituzionalità dei regolamenti dello Stato, di cui nell'art. 25 dello Statuto siciliano: una specie particolare del più ampio genere di conflitti di attribuzione. Ha concluso, infine, che più che di una competenza speciale dell'Alta Corte, occorre parlare di una competenza provvisoria, destinata a scomparire con l'entrata in funzione della Corte costituzionale, come è attestato esplicitamente dalla VII disposizione transitoria della Costituzione (secondo comma): "Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione".
In seguito a tale sentenza, si è supposto da qualcuno che essa abbia determinato la soppressione dell'Alta Corte per la Regione siciliana; la supposizione è evidentemente erronea, poiché la Corte costituzionale non era chiamata a risolvere un problema simile, di competenza degli organi legislativi, e poiché una parte delle attribuzioni dell'Alta Corte non è stata sicuramente assorbita dalla competenza della Corte nazionale. I giudizî penali, per reati commessi dal presidente o da assessori della Regione nell'esercizio delle loro funzioni, rimangono senza dubbio di competenza dell'Alta Corte.
È da notare anzitutto che, mentre i membri dei governi delle altre regioni rimangono soggetti alla giurisdizione penale ordinaria, il presidente e gli assessori della regione siciliana godono di una prerogativa analoga a quella concessa dagli articoli 90,96,134 e 135, ultimo comma, della Costituzione al presidente della Repubblica ed ai ministri. Il presidente per i reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione, i ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicati dalla Corte costituzionale, integrata da un certo numero di giudici aggregati estratti da liste di cittadini eletti dal Parlamento. Il presidente e gli assessori della Regione siciliana possono essere accusati, per reati compiuti nell'esercizio di funzioni previste dallo Statuto, tanto dall'Assemblea regionale quanto dal Commissario dello Stato, e sono sottoposti al giudizio dell'Alta Corte nella sua composizione ordinaria.
La funzione del Commissario dello Stato in tali processi non è definita espressamente dalle norme dello statuto, né da altre successive, così che è aperto il dubbio se egli debba o possa esercitare le attribuzioni e i poteri del pubblico ministero e goda analoghe prerogative. Non sono state dettate neppure disposizioni relative alle forme del procedimento, alla istruzione, al dibattimento, e devono quindi ritenersi richiamate, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale. Questa conclusione, però, dà luogo ad altre questioni, soprattutto riguardo alla esperibilità di mezzi di impugnazione, quale il ricorso per cassazione per violazione di legge, dato il tenore dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, e della revisione.
L'attività dell'Alta Corte per la Regione siciliana è stata notevole e proficua: dal 1948 al 1955 essa ha pronunciato 83 decisioni, dando prova di particolare spirito di indipendenza e giungendo fino a dichiarare illegittima costituzionalmente una norma di legge costituzionale (il secondo comma dell'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, per la conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, dichiarato incostituzionale con la decisione 11.4, del 19 luglio 1948, dell'Alta Corte, previo riconoscimento della propria competenza a controllare la legittimità di leggi costituzionali regolatrici di rapporti fra lo Stato e la Regione siciliana).
Bibl.: V. Gueli, Caratteri e limiti della giurisdizione dell'Alta Corte per la Regione siciliana, in Foro italiano, 1949, I, p. 115; C. Mortati, Sul controllo di costituzionalità delle leggi costituzionali, in Foro padano, 1949, i; B. Biondi, Assorbimento dell'Alta Corte per la Sicilia nella Corte costituzionale, in Foro italiano, 1956, IV, p. 265; A. Amorth, L'assorbimento della competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana da parte della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1956, p. 950; C. Esposito, Corte costituzionale e Alta Corte per la Regione siciliana, ibidem, p. 1232; A.M. Sandulli, Sulla discriminazione delle competenze tra Corte costituzionale e Alta Corte per la Regione siciliana, in Foro italiano, 1956, IV, p. 49; G. Guarino, Corte costituzionale ed Alta Corte per la Regione siciliana, in Studi per V.E. Orlando, Milano 1956; P. Virga, La Regione, Milano 1949; C. Ausiello Orlando, Problemi della giustizia costituzionale e altri studi, Milano 1957; G. La Barbera, Lineamenti di diritto pubblico della Regione siciliana, Milano 1958.