ALBERGARIA
Contribuzione indiretta, oltre che di viveri e di foraggio, anche dell'alloggio, che veniva prestata, in Italia come altrove, dalle città e dai borghi durante il Medioevo al re, ai messi, agli ambasciatori, agli eserciti. Probabilmente non è che la continuazione di quella numerosa serie di particolari prestazioni che il diritto romano addossava ai cittadini (munera). Nell'evo medio siffatte prestazioni, col nome di hospitium e di mansionaticum, assumono il carattere particolare di oneri reali, e colpiscono i proprietarî delle terre e delle abitazioni sia in campagna sia in città, più che per legge, secondo antiche consuetudini. Queste nel periodo franco erano degenerate in gravi abusi repressi dalla legge; nel periodo feudale l'investitura importava l'obbligo di dare alloggio al sovrano, ai suoi rappresentanti e al seguito, costringendo spesso i privati ad abbandonare la propria casa, per dare ospitalità anche ai cavalli e ai cani del principe. Tutti i beni, anche ecclesiastici, erano soggetti a quest'obbligo. Sorti i Comuni, nell'accordo col Barbarossa fu compresa tra le altre regalie l'albergaria, che i suoi successori, venendo in Italia, pretesero spesso. Da questi usi medievali deriva l'obbligo odierno da parte dei Comuni di assumere le spese per la costruzione e il mantenimento delle caserme per l'esercito.
Bibl.: A. Pertile, Stor. d. dir. it., 2ª ed., Padova 1891-99, I, pp. 230, 365, 371; III, p. 53.